Disturbi da dipendenza

Il nostro codice penale, con scelta che di per sé non contrasta con la Costituzione, non considera l’autore di reato tossicodipendente come un malato psichiatrico, bensì come persona responsabile delle proprie condotte illecite, giacché, in linea di principio, responsabile del suo stesso stato di tossicodipendenza. Nel contempo, l’ordinamento giuridico ne riconosce la particolare vulnerabilità ed il suo speciale bisogno di aiuto e di solidarietà, mettendogli concretamente a disposizione, durante il processo e poi nel corso dell’esecuzione della pena, percorsi di riabilitazione dentro e fuori dalle mura carcerarie. Ebbene, ciò premesso, nell’ipotesi in cui i disturbi determinati dal prolungato uso di sostanze stupefacenti riducano significativamente la capacità di intendere e di volere dell’assuntore al momento del compimento del singolo fatto di reato, l’autore resta comunque rimproverabile per non aver intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto, un serio percorso di disintossicazione. Sicché, non è contrario al principio di colpevolezza prevedere che egli possa ugualmente essere sottoposto alla pena per il delitto commesso senza altresì poter beneficiare di un’attenuante legata al suo stato di tossicodipendenza. Infatti, precisano i giudici delle leggi, una situazione di “cronica” intossicazione sussisterà soltanto in presenza di gravi anomalie psichiche che, semmai, «dovessero essere riscontrate nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo», ed in particolare di «psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà e frequentemente associate – nell’ambito di quadri clinici di “comorbidità” o “doppia diagnosi” – alla dipendenza da sostanze stupefacenti». Per cui, nel caso sussistano tali condizioni, il giudice dovrà verificare la concreta incidenza di tali anomalie sulla capacità di intendere e di volere secondo le comuni regole dettate dal codice penale per le infermità mentali. Tuttavia, la Consulta ha però richiamato l’attenzione sul fatto che l’ordinamento non ignora la particolare condizione di vulnerabilità del tossicodipendente imputabile, tant’è che il sistema penale già prevede una speciale disciplina delle pene e delle misure cautelari «fortemente improntate a un approccio terapeutico e riabilitativo, che prende realisticamente atto della sua situazione di persona bisognosa di cura e assistenza, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e di tutela della salute (art. 32 Cost.) che gravano sull’ordinamento nel suo complesso», favorendo l’avvio di percorsi di riabilitazione finalizzati al recupero della sua libertà dalla dipendenza. Per tutti e tali motivi, non viola la costituzione l’art. 95 codice penale in riferimento agli artt. 3, 27, comma 3, e 111 Cost. (Corte Cost. Sent. 21/2026).

Pubblicazione 13/2026