La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Firenze con riferimento al provvedimento di isolamento disciplinare, ovvero esclusione dalle attività comuni, adottato nei confronti del detenuto imputato del reato di danneggiamento seguito da pericolo di incendio. Nello specifico, per aver dato fuoco a dei suppellettili della cella per sottrarsi alla condizione d’isolamento in parola da lui ritenuta non sopportabile. Sul punto, il giudice rimettente aveva motivato sulla rilevanza delle sollevate questioni riferendosi alla scriminante della legittima difesa, quanto meno putativa e, in alternativa, all’esimente della particolare tenuità del fatto, le quali al detenuto stesso avrebbero potuto essere riconosciute nel caso le norme censurate fossero state dichiarate costituzionalmente illegittime. Motivazioni che la Consulta ha ritenuto non plausibili sotto entrambi i profili: 1) quanto alla legittima difesa, si è osservato che il detenuto avrebbe potuto evitare il pericolo – che, eventualmente, alla propria salute fosse derivato dall’isolamento – ricorrendo al Magistrato di sorveglianza per ottenerne la revoca o chiedendo il pronto intervento dei sanitari ed il ricovero in infermeria, senza alcuna necessità di dare fuoco alle dotazioni di cella - rimedi entrambi previsti dalle norme sull’ordinamento penitenziario; 2) quanto invece alla causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, l’ordinamento penitenziario attribuisce al detenuto precisi rimedi giuridici per contestare le sanzioni disciplinari, «restando però certamente antigiuridica una reazione spontanea contro una percepita ingiustizia, come quella attribuita all’imputato». Sicché, anche laddove si riconoscesse l’illegittimità costituzionale delle disposizioni sull’isolamento disciplinare, «ciò non varrebbe, di per sé, a rendere di particolare tenuità il danno cagionato dal detenuto e a condurre al riconoscimento, in suo favore, della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.». Del resto, «ai sensi del primo comma di tale disposizione, le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo devono essere valutate, ai fini dell’esimente, in base ai parametri di cui al primo comma dell’art. 133 dello stesso codice, quindi il disvalore del fatto deve essere misurato sulla scorta di una considerazione unitaria degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza», non occorrendo che il giudice «esamini tutti i menzionati criteri, essendo sufficiente che specifichi a quale intende riferirsi in modo decisivo». Su tutte e tali considerazioni, nel caso in esame, «nessuno degli standard legali di tenuità del fatto riguarda, dunque, i motivi giuridici della condotta [...] altrimenti sarebbe di particolare tenuità ogni contestazione normativa» (Corte Cost. Sent. 31/2026).
Pubblicazione 14/2026