Edilizia pubblica

Censurando l’art. 10 della Legge 02/2019 Regione Toscana, che attribuiva punteggi crescenti in graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in base, appunto, alla durata della residenza o dell’attività lavorativa sul territorio, la Corte Costituzionale ha ribadito il principio che il diritto all’abitazione è un diritto sociale fondamentale volto a garantire un’esistenza dignitosa a chi non dispone di risorse sufficienti. Per cui, l’attribuzione di punteggi basati sul radicamento territoriale, e dunque scollegati dallo stato di bisogno, è irragionevole e contraria alla finalità del servizio pubblico, oltre a determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che versano in condizioni di fragilità. Tuttavia, chiosano i giudici delle leggi, con ciò non si «intende negare in assoluto che il criterio del radicamento territoriale possa essere preso in considerazione ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica»; ma «il protrarsi dell’attesa può opportunamente riflettersi nell’anzianità di presenza nella graduatoria di assegnazione, in quanto circostanza che documenta l’acuirsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata realizzazione dell’istanza abitativa e che, dunque, dà effettiva evidenza a un fattore di bisogno rilevante in funzione del servizio erogato». Pertanto, «un criterio del genere può ragionevolmente fondare una prospettiva di stabilità da valutare in sede di formazione della graduatoria, poiché può inferirsi che il richiedente bisognoso ma non assegnatario di alloggio, il quale ciononostante sia rimasto sul territorio, difficilmente eserciterà la propria libertà di circolazione» una volta che venga soddisfatto il suo diritto all’abitazione. Sicché, in tal senso, «si è orientata la stessa legge regionale censurata, che prevede l’attribuzione di un punteggio progressivo per l’anzianità di permanenza nella graduatoria. E non v’è dubbio che tale permanenza prolungata può costituire indice della persistenza di uno stato di bisogno, in quanto ad esso correlata». Perciò, l’attribuzione ex lege di un siffatto criterio di radicamento territoriale sullo stato di bisogno si pone in contrasto con l’art. 3 Cost.: sia «sotto il profilo della ragionevolezza e della congruità del mezzo rispetto allo scopo della disciplina in materia, in quanto oblitera o rende recessivo lo stato di bisogno rispetto al radicamento territoriale»; sia perché viola il principio d’eguaglianza formale giacché «determina, ai fini della formazione della graduatoria, una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che versino tutte in condizioni di fragilità»; sia, infine, per contrasto con il principio d’eguaglianza sostanziale, visto il compito della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (Corte Costituzionale, Sent. 01/2026).

Pubblicazione 02/2026

Diffamazione aggravata

Anche in caso di diffamazione aggravata dall’uso di mezzi di divulgazione attraverso internet, la sentenza penale pronunciata nei confronti dell’indicato responsabile di reato non ha efficacia vincolante nel giudizio civile di danno, ciò neppure in termini di fonte di prova che il giudice civile è tenuto ad esaminare. Infatti, compete al giudice civile, nell’esercizio del proprio potere discrezionale di libero apprezzamento, scegliere le prove ritenute più idonee a dimostrare la verità dei fatti ed eventualmente procedere ad autonoma valutazione delle prove assunte e degli atti contenuti nel giudizio penale, naturalmente se introdotti dalle parti quali prove atipiche. Nel caso in esame, i giudici di appello, con decisione in riforma del primo grado di giudizio, una volta distinto l’esercizio di critica da quello di cronaca, hanno ritenuto che il diritto di critica era stato legittimamente esercitato nell’ambito di una diatriba politica, giacché la «critica politica è ontologicamente volta a censurare le idee politiche e la gestione della cosa pubblica da parte dell’avversario politico e in tali contesti è consentito il ricorso a toni aspri e di disapprovazione più pungenti e incisivi rispetto a quelli comunemente adoperati nei rapporti tra privati». Ebbene, di diverso avviso i giudici di legittimità, in quanto: «l’esercizio del diritto di critica, quand’anche di carattere politico, non giustifica qualsiasi affermazione dispregiativa che costituisca un’offesa gratuita, come tale priva della finalità di pubblico interesse, e trasmodi nell’uso di argomenti che, lungi dal criticare i programmi e le azioni dell’avversario, mirino soltanto ad insultarlo o ad evocarne una pretesa indegnità personale». Per cui: «il legittimo esercizio della critica politica può costituire un’esimente rilevante anche ai fini della responsabilità civile» – pur se con toni aspri e di disapprovazione più pungenti –, ma a condizione che non si trascenda in un attacco personale di pura offesa e non leda il diritto all’altrui integrità morale. Sicché, in tale prospettiva, il legittimo esercizio del diritto di critica, anche nel contesto politico, è sempre condizionato dal limite della continenza – intesa come correttezza formale dell’esposizione e non eccedenza dai limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse. Perciò, un conto è l’esposizione di fatti su cui costruire una valutazione politica di inadeguatezza del soggetto coinvolto ad assumere cariche pubbliche, altra cosa è fondare la critica politica sull’attribuzione di una condotta criminosa tutta da verificare. In quest’ultimo caso, l’esercizio del diritto di critica è idoneo a scriminare l’illiceità dell’offesa solo qualora, oltre al rispetto dei limiti della continenza verbale e presenza di un interesse collettivo, sussista anche la condizione della verità oggettiva, anche solo putativa, dei fatti attribuiti alla persona offesa (Cass. I Sez. Civ. Ord. 282/2026).

Pubblicazione 01/2026

Furto nel condominio

La Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità dell’articolo 624-bis del codice penale, che prevede e punisce il reato di furto in abitazione. Le questioni erano state sollevate dal Tribunale di Firenze nel giudizio relativo ad una condotta di furto posta in essere all’interno dell’androne di un edificio condominiale.

Sul punto, il Tribunale, dopo aver richiamato la giurisprudenza della Corte di cassazione (da considerarsi diritto vivente), secondo cui le parti del condominio costituiscono “luoghi di privata dimora”, aveva sostenuto il contrasto di tale interpretazione con i principi di ragionevolezza ed offensività (ex artt. 3 e 25 Cost.), osservando che tali spazi sono frequentati da un elevato numero di persone e che, pertanto, in essi non sarebbe ravvisabile alcuna specifica violazione del domicilio inteso come proiezione spaziale della vita privata della persona, quindi a tutela della sua riservatezza, sicurezza ed incolumità.

Il giudice rimettente, in via subordinata, aveva anche sostenuto l’illegittimità della mancata previsione di un’ipotesi attenuata del reato di furto in abitazione, con diminuzione di pena per il caso in cui il fatto fosse caratterizzato da “lieve entità”.

Ebbene, quanto alla prima questione, i giudici delle leggi hanno osservato che la scelta del legislatore di punire con maggiore severità il furto in abitazione va ricondotta alla particolare pericolosità manifestata da chi, al fine di commettere un furto, non esita ad introdursi in un luogo di abitazione, con la concreta possibilità di trovarsi innanzi al soggetto passivo, e ciò sussiste anche quando il reato sia commesso in una immediata pertinenza di tale luogo – come tale destinata allo svolgimento di attività strettamente complementari e strumentalmente connesse a quelle abitative. Per cui il medesimo trattamento sanzionatorio si estende ai furti posti in essere nelle parti comuni del condominio, costituite, appunto, a servizio e protezione delle private dimore ubicate nell’edificio, tant’è che tali spazi, difatti, sono utilizzati a questo scopo dai condòmini senza il consenso dei quali gli estranei non possono accedervi.

Infine, quanto alla questione subordinata, si è osservato che la mancata previsione di ipotesi attenuate non appare irragionevole, essendo riconducibile al rilievo in base al quale la violazione del domicilio non conosce graduazioni di intensità, nel senso, «il domicilio, quale spazio della persona, o è violato o non lo è, essendo pertanto inconcepibile già sul piano logico un ingresso “lieve” nell’abitazione altrui» (Corte Costituzionale, Sentenza 193/2025 - Deposito del 22/12/2025).

Pubblicazione 36/2025

Fumus di incapacità

In tema di capacità dell’imputato a stare in giudizio, il giudice, stando all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’espressione “se occorre”, contenuta nella previsione dell’art. 70, comma 1 del Codice di procedura penale, può non procedere ad approfondimento specialistico solo se si convinca autonomamente dello stato di incapacità; diversamente, a fronte di un fumus di incapacità del soggetto, non può negare l’indagine peritale senza rendere idonea e convincente la motivazione in termini di diniego.

Nel caso in esame, l’interessato, condannato in primo grado alla pena di mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa per il reato di ricettazione di biglietti della lotteria “gratta e vinci” provento di furto, aveva proposto specifico motivo di appello con il quale chiedeva la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a causa del suo stato di salute psichica, e dunque, sosteneva, della capacità di stare in giudizio in quanto affetto da un grave disturbo della personalità con difficoltà relazionali.

Difatti, dal fascicolo processuale, risulta che l’imputato aveva prodotto documentazione proveniente da un centro di salute mentale pubblico circa proprio detto stato di salute, con accertata invalidità totale tale da necessitare di accompagnamento giacché non ritenuto idoneo allo svolgimento di atti della vita quotidiana, giustappunto, certificato dall’INPS in ragione di disturbi della personalità di tipo relazionale; elementi che tuttavia la Corte di appello non riteneva particolarmente persuasivi e dunque tali da poter accogliere la richiesta di perizia avanzata dalla difesa. Sicché, nel merito, insiste la difesa, sussisteva quantomeno in astratto un fumus di incapacità da esplorare attraverso un accertamento peritale.

Per detti motivi, richiamando consolidata giurisprudenza, i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello (Cass. II Sez. Pen. Sent. 31306/2025).

Dispositivo ex art. 70, co. 1, C.p.p. Accertamenti sulla capacità dell’imputato.
1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto, l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia.

Pubblicazione 35/2025