In materia di misure alternative alla detenzione, al condannato per il reato di atti sessuali con minorenne che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, dove naturalmente ne ricorrano le condizioni, deve vedersi sospesa l’esecuzione della pena talché possa presentare istanza di accesso ai benefici penitenziari e dunque che la magistratura di sorveglianza possa compiere le pertinenti valutazioni del caso posto al proprio esame senza che al condannato medesimo nel frattempo sia limitata la libertà personale con la detenzione in carcere. Sul punto, infatti, il Tribunale di Catanzaro, prima sezione penale, con l’ordinanza di rimessione «dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. e dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., nella parte in cui impediscono al pubblico ministero di disporre la sospensione dell’esecuzione della pena per il delitto di atti sessuali con minorenne, pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui all’art. 609-quater, sesto comma, cod. pen.». Sicché, il «giudice rimettente ritiene che le disposizioni censurate determinerebbero, innanzitutto, una disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di violenza sessuale, in relazione alla quale, in caso di riconoscimento della minore gravità, può essere disposta la sospensione dell’esecuzione della pena: ciò in quanto l’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, ordin. penit. prevede che il divieto di concessione dei benefici di cui al primo periodo non si applichi quando sia riconosciuta detta circostanza attenuante». Ebbene, i giudici delle leggi, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della Legge 354/1975, (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater del codice penale cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen., hanno stabilito che spetterà al tribunale di sorveglianza «compiere la valutazione individualizzata in ordine alla possibilità, per il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, di ottenerle», tenuto conto di un «giudizio prognostico favorevole in ordine alla capacità delle misure alternative alla detenzione di contribuire alla risocializzazione del reo e, al contempo, di assicurare la rigorosa prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati» (Corte Costituzionale, Sentenza 68/2026, Decisione del 09/02/2026, Deposito del 05/05/2026).
Pubblicazione 22/2026