Circostanze attenuanti

In materia di misure alternative alla detenzione, al condannato per il reato di atti sessuali con minorenne che sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, dove naturalmente ne ricorrano le condizioni, deve vedersi sospesa l’esecuzione della pena talché possa presentare istanza di accesso ai benefici penitenziari e dunque che la magistratura di sorveglianza possa compiere le pertinenti valutazioni del caso posto al proprio esame senza che al condannato medesimo nel frattempo sia limitata la libertà personale con la detenzione in carcere. Sul punto, infatti, il Tribunale di Catanzaro, prima sezione penale, con l’ordinanza di rimessione «dubita della legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost., dell’art. 656, comma 9, lettera a), cod. proc. pen. e dell’art. 4-bis, comma 1-quater, ordin. penit., nella parte in cui impediscono al pubblico ministero di disporre la sospensione dell’esecuzione della pena per il delitto di atti sessuali con minorenne, pur quando sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità di cui all’art. 609-quater, sesto comma, cod. pen.». Sicché, il «giudice rimettente ritiene che le disposizioni censurate determinerebbero, innanzitutto, una disparità di trattamento rispetto alla fattispecie di violenza sessuale, in relazione alla quale, in caso di riconoscimento della minore gravità, può essere disposta la sospensione dell’esecuzione della pena: ciò in quanto l’art. 4-bis, comma 1-quater, secondo periodo, ordin. penit. prevede che il divieto di concessione dei benefici di cui al primo periodo non si applichi quando sia riconosciuta detta circostanza attenuante». Ebbene, i giudici delle leggi, nel dichiarare l’illegittimità costituzionale dell’art. 4-bis, comma 1-quater, della Legge 354/1975, (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), nella parte in cui si applica ai condannati per il delitto di cui all’art. 609-quater del codice penale cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale di cui al sesto comma del medesimo art. 609-quater cod. pen., hanno stabilito che spetterà al tribunale di sorveglianza «compiere la valutazione individualizzata in ordine alla possibilità, per il condannato per il reato di atti sessuali con minorenne cui sia stata riconosciuta la circostanza attenuante ad effetto speciale della minore gravità, di ottenerle», tenuto conto di un «giudizio prognostico favorevole in ordine alla capacità delle misure alternative alla detenzione di contribuire alla risocializzazione del reo e, al contempo, di assicurare la rigorosa prevenzione del pericolo di commissione di nuovi reati» (Corte Costituzionale, Sentenza 68/2026, Decisione del 09/02/2026, Deposito del 05/05/2026).

Pubblicazione 22/2026

Videosorveglianza in carcere

Con riferimento alle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari nell’ambito della gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale in servizio, la nota n. 0150735.U (30/03/2026) del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, qui in estratto nelle parti salienti – con richiamo ai principi sanciti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 101/2028, apportando quindi modifiche al D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali –, ha puntualizzato che alla luce della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali in tema di divieto di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, le «finalità connesse alla gestione degli impianti di videosorveglianza in ambito penitenziario, queste non sono rivolte (e mai potrebbero) al controllo della gestione ex se, ma alla vigilanza per la sicurezza di siti sensibili, data la caratteristica propria dei luoghi ove sono allocati i sistemi di rilevazione. L’impiego della legittima un controllo a carattere continuativo, va, ancor più rigorosamente, bilanciato con la tutela dei diritti fondamentali di chi è ivi ristretto e di chi vi opera quotidianamente e, in tal senso, devono intervenire io principi generali, poc’anzi accennati, di necessità, proporzionalità e minimizzazione del trattamento dei dati». Prosegue la Circolare: «L’applicazione di tali principi permea anche l’ambito disciplinare, potendosi escludere, ordinariamente, l’utilizzo delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza per fini di diretto controllo sullo svolgimento dell’attività lavorativa degli operatori penitenziari». Sul punto è stato richiamato il parere del Consiglio di Stato 454/2024, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 27/03/2024, redatto proprio sulla legittimità o meno di un procedimento disciplinare a carico di un appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria che si assumeva basarsi anche sull’uso delle riprese del sistema di videosorveglianza carcerario. Come si legge nel suddetto parere, nel processo penale, dove è a rischio la libertà personale dell’imputato o dell’indagato, «si giustificano le più stringenti limitazioni in ordine all’acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale, che invece connatura il procedimento disciplinare (specie se a carico di un appartenente alle Forze di polizia), nel quale, è opportuno evidenziare, sono in gioco più interessi generali: quello ad un accertamento dei fatti tale da garantire la pienezza del contraddittorio, quello ad un adeguato grado di partecipazione da parte dell’incolpato, e quello pubblico a che le funzioni di polizia siano affidate e svolte in modo da conservare la loro essenziale credibilità». In conclusione, le riprese dei sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzate, ex se, con finalità di controllo dell’agire del personale in servizio.

Pubblicazione 21/2026

Bancarotta fraudolenta

In materia di fallimento, sotto il profilo soggettivo, costante giurisprudenza ha affermato che in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto dell’azienda, «da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico», per cui «oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell’inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto». Sicché, rispetto alle condotte poste in essere dall’amministratore, anche se privo di deleghe, ai fini della configurabilità del concorso dello stesso nella «bancarotta patrimoniale per omesso impedimento dell’evento, è necessaria la prova della sua concreta conoscenza del fatto pregiudizievole per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme”, dai quali è desumibile l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito, nonché della volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo». Altrimenti detto, «la giurisprudenza di legittimità ha delineato la possibile responsabilità penale (di natura dolosa) per fatti di bancarotta patrimoniale degli amministratori di società per azioni, privi di deleghe gestorie», riconducendola al disposto ex art. 40 (Rapporto di causalità), secondo comma, codice penale (Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo); affermando con ciò «la configurabilità di una responsabilità per omesso impedimento dell’evento illecito anche a titolo di dolo eventuale, a condizione che sussistano, e siano stati in concreto percepiti da tali soggetti, segnali “perspicui e peculiari” dell’evento illecito, caratterizzati da un elevato grado di anormalità». Per cui è la prova della conoscenza del fatto illecito, cioè della concreta conoscibilità dello stesso, in presenza di segnali specifici di distrazione, che «comporta l’obbligo giuridico degli amministratori privi di deleghe gestorie di intervenire per impedire il verificarsi dell’evento», questo anche mediante l’attivazione del potere informativo di cui all’art. 2381, ultimo comma, codice civile (Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società), tenuto conto, quindi, del patrimonio netto della società pesantemente negativo che l’amministratore non può certo ignorare (Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, Sentenza 12065/2026).

Pubblicazione 20/2026

Cittadinanza italiana

Con riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, la Corte Costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili, in parte non fondate, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino; ad oggetto l’articolo 1 D.L. 36/2025 (recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito nella Legge 74/2025, che ha introdotto l’articolo 3-bis nella Legge 91/1992. Ebbene, detta disposizione normativa – si legge nel Comunicato Stampa che annuncia il provvedimento della Consulta – stabilisce che, in deroga alle norme previgenti che prevedevano la trasmissione illimitata per filiazione della cittadinanza, «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», a meno che, prosegue il citato comunicato, ricorra una delle tre condizioni: 1) lo stato di cittadino è riconosciuto (in via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro il 27 marzo 2025; 2) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; 3) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo avere ottenuto la cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio. Per cui i giudici delle leggi hanno dichiarato non fondata la censura con la quale il Tribunale di Torino, invocando l’articolo 3 della Costituzione, denunciava la lesione dei diritti in discussione, nonché hanno dichiarato inammissibile la questione sollevata per violazione dell’articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (DUDU), secondo il quale «Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza». Infatti non essendo tale Dichiarazione un atto internazionale vincolante, il giudice rimettente non spiega perché da essa discenderebbe un obbligo internazionale, idoneo ad “attivare” l’articolo 117, primo comma, della Costituzione. Infine, è anche stata dichiarata inammissibile la questione sollevata per presunta violazione dell’articolo 3, comma 2, del quarto protocollo addizionale alla CEDU, secondo il quale «Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino», tanto è vero, sottolinea la Corte, che l’articolo 3 in parola garantisce il diritto di entrare e restare nel territorio dello Stato di cui si è cittadini, ma non quello di avere o conservare la cittadinanza e dunque il rimettente non argomenta nemmeno sulla pertinenza del citato articolo 3, comma 2, rispetto alle norme censurate (Corte Costituzionale, Sentenza 63/2026; Udienza Pubblica e Decisione del 11/03/2026; Deposito del 30/04/2026).

Pubblicazione 19/2026