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Con riguardo alla legittimità costituzionale dell’articolo 76, comma 4-bis, D.P.R. 115/2002, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, la Corte Costituzionale, nel richiamare la propria giurisprudenza pregressa, con la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima suddetta norma nella parte in cui non ammetteva prova contraria rispetto alla presunzione di superamento del limite reddituale a carico di chi avesse riportato condanna definitiva per i delitti ivi contemplati, ha oggi ribadito che spetta al richiedente dimostrare con allegazioni adeguate il proprio status di non abbiente e che, rispetto a tali elementi di prova, il giudice ha l’obbligo di eseguire una valutazione rigorosa avvalendosi all’occorrenza degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, compresi quelli particolarmente invasivi che sono indicati dall’articolo 96, comma 3, D.P.R. 115/2002, vale a dire che il magistrato “deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza”. Per cui, siccome nel caso in esame il giudice rimettente non aveva in alcun modo spiegato perché non avesse compiuto tali accertamenti, né illustrato le ragioni che le prove e le allegazioni dell’interessato non potevano essere considerate sufficienti al fine di ritenere assolto l’onere probatorio di legge, nonostante la condanna per il reato ostativo risalisse a più di due decenni prima e la presunzione di superamento del reddito dovesse considerarsi attenuata; ebbene, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in riferimento agli articoli 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, appunto nell’ambito di un giudizio in cui l’imputato aveva chiesto di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; allorché, scrivono i giudici delle leggi: «si deve ritenere che l’onere di allegazione e prova necessario a vincere l’attuale presunzione iuris tantum debba logicamente modularsi non solo in relazione al fatto accertato nella sentenza di condanna per il reato potenzialmente ostativo, ma anche alla data della sentenza stessa, nel senso che, quanto più essa è lontana nel tempo, tanto meno invincibile deve di conseguenza considerarsi la presunzione concernente il possesso di redditi illeciti e tanto più attenuato deve considerarsi l’onere probatorio richiesto per superarla» (Corte Costituzionale, Sent. 55/2026).

Pubblicazione 16/2026

Raccolta dati biometrici

Secondo una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), la raccolta di dati biometrici da parte di un’autorità di polizia nell’ambito di un’indagine penale può essere giustificata solo se strettamente necessaria, nel senso che il rilievo segnaletico non può essere imposto sistematicamente ma deve essere chiaramente motivato, pena l’annullamento della sanzione penale prevista per il rifiuto di sottoporvisi. I fatti di causa. Nel 2020 un cittadino fu sottoposto a fermo di polizia nella città di Parigi per ribellione, in quanto accusato di aver organizzato una manifestazione senza preavviso; ma durante il suddetto fermo di polizia il cittadino si rifiutò di sottoporsi al rilievo segnaletico del tipo dattiloscopico e fotografico. Tale sua decisione/condotta non collaborativa gli costò una condanna ad una pena pecuniaria di Euro 300 per aver appunto rifiutato di sottoporsi alle operazioni di rilievo segnaletico da inserire nell’archivio di polizia delle persone sospettate di delitti. Ebbene, l’interessato ha contestato la sua colpevolezza sostenendo che la normativa francese applicabile non era conforme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali in ambito penale, ciò richiamando la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo proprio al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati oppure esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Direttiva che peraltro ha abrogato la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Sicché, in tale contesto la Corte d’appello di Parigi ha adito la Corte GUE chiedendo se il diritto dell’Unione europea consenta alle autorità nazionali di effettuare sistematicamente rilievi dattilografici e fotografici su qualsiasi persona sospettata di un reato, senza dover giustificare tale misura caso per caso; chiedendo al contempo se una persona possa essere perseguita penalmente per aver rifiutato di sottoporvisi anche qualora non venga infine perseguita penalmente per il reato di cui era sospettata. Tanto premesso, la Corte GUE (Quinta Sezione, Sentenza 19 marzo 2026) ricorda che i dati biometrici rientrano tra i dati personali sensibili ai sensi del diritto dell’Unione, il che impone una protezione rafforzata e dunque il loro trattamento è autorizzato solo se strettamente necessario nonché se esistono garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, sul punto richiamando l’articolo 10 della Direttiva 2016/680, la quale stabilisce le norme che disciplinano il trattamento dei dati più sensibili, come le impronte digitali, le immagini facciali o le informazioni genetiche. Sulle spese del giudizio, nei confronti delle parti nel procedimento principale la causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Pubblicazione 15/2026

Isolamento disciplinare

La Corte Costituzionale ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità sollevate dal Tribunale di Firenze con riferimento al provvedimento di isolamento disciplinare, ovvero esclusione dalle attività comuni, adottato nei confronti del detenuto imputato del reato di danneggiamento seguito da pericolo di incendio. Nello specifico, per aver dato fuoco a dei suppellettili della cella per sottrarsi alla condizione d’isolamento in parola da lui ritenuta non sopportabile. Sul punto, il giudice rimettente aveva motivato sulla rilevanza delle sollevate questioni riferendosi alla scriminante della legittima difesa, quanto meno putativa e, in alternativa, all’esimente della particolare tenuità del fatto, le quali al detenuto stesso avrebbero potuto essere riconosciute nel caso le norme censurate fossero state dichiarate costituzionalmente illegittime. Motivazioni che la Consulta ha ritenuto non plausibili sotto entrambi i profili: 1) quanto alla legittima difesa, si è osservato che il detenuto avrebbe potuto evitare il pericolo – che, eventualmente, alla propria salute fosse derivato dall’isolamento – ricorrendo al Magistrato di sorveglianza per ottenerne la revoca o chiedendo il pronto intervento dei sanitari ed il ricovero in infermeria, senza alcuna necessità di dare fuoco alle dotazioni di cella - rimedi entrambi previsti dalle norme sull’ordinamento penitenziario; 2) quanto invece alla causa di non punibilità per la particolare tenuità del fatto, l’ordinamento penitenziario attribuisce al detenuto precisi rimedi giuridici per contestare le sanzioni disciplinari, «restando però certamente antigiuridica una reazione spontanea contro una percepita ingiustizia, come quella attribuita all’imputato». Sicché, anche laddove si riconoscesse l’illegittimità costituzionale delle disposizioni sull’isolamento disciplinare, «ciò non varrebbe, di per sé, a rendere di particolare tenuità il danno cagionato dal detenuto e a condurre al riconoscimento, in suo favore, della causa di non punibilità di cui all’art. 131-bis cod. pen.». Del resto, «ai sensi del primo comma di tale disposizione, le modalità della condotta e l’esiguità del danno o del pericolo devono essere valutate, ai fini dell’esimente, in base ai parametri di cui al primo comma dell’art. 133 dello stesso codice, quindi il disvalore del fatto deve essere misurato sulla scorta di una considerazione unitaria degli indicatori afferenti alla condotta, al danno e alla colpevolezza», non occorrendo che il giudice «esamini tutti i menzionati criteri, essendo sufficiente che specifichi a quale intende riferirsi in modo decisivo». Su tutte e tali considerazioni, nel caso in esame, «nessuno degli standard legali di tenuità del fatto riguarda, dunque, i motivi giuridici della condotta [...] altrimenti sarebbe di particolare tenuità ogni contestazione normativa» (Corte Cost. Sent. 31/2026).

Pubblicazione 14/2026

Disturbi da dipendenza

Il nostro codice penale, con scelta che di per sé non contrasta con la Costituzione, non considera l’autore di reato tossicodipendente come un malato psichiatrico, bensì come persona responsabile delle proprie condotte illecite, giacché, in linea di principio, responsabile del suo stesso stato di tossicodipendenza. Nel contempo, l’ordinamento giuridico ne riconosce la particolare vulnerabilità ed il suo speciale bisogno di aiuto e di solidarietà, mettendogli concretamente a disposizione, durante il processo e poi nel corso dell’esecuzione della pena, percorsi di riabilitazione dentro e fuori dalle mura carcerarie. Ebbene, ciò premesso, nell’ipotesi in cui i disturbi determinati dal prolungato uso di sostanze stupefacenti riducano significativamente la capacità di intendere e di volere dell’assuntore al momento del compimento del singolo fatto di reato, l’autore resta comunque rimproverabile per non aver intrapreso, in un momento anteriore ragionevolmente prossimo al fatto, un serio percorso di disintossicazione. Sicché, non è contrario al principio di colpevolezza prevedere che egli possa ugualmente essere sottoposto alla pena per il delitto commesso senza altresì poter beneficiare di un’attenuante legata al suo stato di tossicodipendenza. Infatti, precisano i giudici delle leggi, una situazione di “cronica” intossicazione sussisterà soltanto in presenza di gravi anomalie psichiche che, semmai, «dovessero essere riscontrate nell’autore di reato tossicodipendente anche dopo lunghi periodi di astinenza dal consumo», ed in particolare di «psicosi, caratterizzate da fenomeni di grave dispercezione della realtà e frequentemente associate – nell’ambito di quadri clinici di “comorbidità” o “doppia diagnosi” – alla dipendenza da sostanze stupefacenti». Per cui, nel caso sussistano tali condizioni, il giudice dovrà verificare la concreta incidenza di tali anomalie sulla capacità di intendere e di volere secondo le comuni regole dettate dal codice penale per le infermità mentali. Tuttavia, la Consulta ha però richiamato l’attenzione sul fatto che l’ordinamento non ignora la particolare condizione di vulnerabilità del tossicodipendente imputabile, tant’è che il sistema penale già prevede una speciale disciplina delle pene e delle misure cautelari «fortemente improntate a un approccio terapeutico e riabilitativo, che prende realisticamente atto della sua situazione di persona bisognosa di cura e assistenza, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e di tutela della salute (art. 32 Cost.) che gravano sull’ordinamento nel suo complesso», favorendo l’avvio di percorsi di riabilitazione finalizzati al recupero della sua libertà dalla dipendenza. Per tutti e tali motivi, non viola la costituzione l’art. 95 codice penale in riferimento agli artt. 3, 27, comma 3, e 111 Cost. (Corte Cost. Sent. 21/2026).

Pubblicazione 13/2026