Polizia municipale

Premesso, con riferimento all’art. 131-bis, terzo comma, n. 2 (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 337 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale) e 341-bis c.p. (Oltraggio a pubblico ufficiale), ovvero “quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni”, oltre che per il delitto previsto dall’articolo 343 c.p. (Oltraggio a un magistrato in udienza); l’esclusione della causa di non punibilità è da riferirsi non al reato di cui all’art. 341-bis c.p. “tout court”, bensì «alla sola ipotesi in cui il reato di oltraggio è commesso “nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni”, ovvero nei confronti di una categoria più ristretta di quella, più generica, dei pubblici ufficiali, individuata in correlazione con lo svolgimento delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza». Per cui il «divieto presuppone, dunque, la necessaria verifica dell’effettivo svolgimento, nel caso concreto, di tali funzioni da parte dei soggetti qualificati nei cui confronti il reato di oltraggio è commesso»; infatti solo dove questa verifica abbia avuto esito positivo la prospettata questione di legittimità costituzionale (Sentenza n. 172 del 20/10/2025) potrà «ritenersi non solo non manifestamente infondata ma anche rilevante». Sicché, nel caso in esame, è da escludersi che i due istruttori di polizia municipale, «al momento del fatto, rivestissero la qualifica di agenti di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni», così come «non risulta accertato che gli stessi rivestissero la qualifica di agenti di pubblica sicurezza nell’esercizio delle proprie funzioni». Sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito il principio secondo cui «la qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo (quando sono in servizio) e nello spazio (nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza), a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio». Pertanto, «la qualifica di agente di polizia giudiziaria è riconosciuta agli appartenenti alla polizia municipale solo nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 55 cod. proc. pen. in una situazione di flagranza di reato che impone di attivarsi anche per l’assicurazione delle fonti di prova» (Cass. Sez. VI Pen. Sent. 14741/2026).

Pubblicazione 18/2026

Giudizio costituzionale

La Corte Costituzionale ha modificato le proprie norme processuali ampliando lo spazio per l’intervento di soggetti interessati al giudizio di legittimità costituzionale in trattazione. Con Delibera 12 marzo 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n 94 del 23 aprile 2026, sono state modificate diverse disposizioni delle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”. La Consulta, tra l’altro, ha significativamente ampliato la platea dei soggetti legittimati ad intervenire nei procedimenti sulla legittimità costituzionale delle leggi introdotti dai giudici comuni. Infatti, si legge nel Comunicato Stampa della Corte: «sulla base delle Norme integrative sinora vigenti, potevano partecipare al procedimento soltanto le parti del giudizio in cui la questione era stata sollevata, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e ai soli soggetti che avessero un interesse “diretto e immediato al rapporto dedotto” in quello specifico giudizio». Pertanto, prosegue la nota: «per effetto della nuova norma, potrà essere ammesso anche l’intervento di soggetti che siano parti di un diverso giudizio in cui debba essere applicata la legge già oggetto di un procedimento pendente di fronte alla Corte, purché in quel diverso giudizio almeno una delle parti abbia già sollevato un’eccezione di illegittimità costituzionale concernente la stessa legge, e per qualsiasi ragione il giudice non abbia ritenuto di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ovvero non si sia ancora pronunciato sull’eccezione». Sicché: «anche questi soggetti potranno fornire il proprio contributo alla soluzione del dubbio di legittimità costituzionale già prospettato alla Corte». Ed ancora, si legge invece nella Delibera: «Il decreto che si pronuncia sull’ammissione e le opinioni ammesse sono resi disponibili, a cura della cancelleria, alle parti costituite e agli intervenuti almeno trenta giorni liberi prima dell’udienza o della Camera di consiglio. Il decreto è pubblicato sul sito della Corte costituzionale». Altresì, il giudice relatore, d’intesa con il Presidente, può formulare specifici quesiti alle parti costituite i quali «sono comunicati, a cura del cancelliere, a tutti difensori e agli altri giudici almeno dieci giorni prima della data fissata per l’udienza. I difensori rispondono oralmente all’udienza pubblica. Le parti possono anche depositare documenti strettamente pertinenti al quesito e meramente illustrativi delle risposte orali almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza». Conclude poi il Comunicato Stampa che è stata «espressamente prevista la possibilità, per la Corte, di adottare misure cautelari nei procedimenti per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nell’ipotesi in cui il ricorrente alleghi di subire un pregiudizio grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio. In questo caso la Corte potrà adottare i provvedimenti idonei ad assicurare nell’immediato gli effetti della decisione».

Pubblicazione 17/2026

Gratuito patrocinio

Con riguardo alla legittimità costituzionale dell’articolo 76, comma 4-bis, D.P.R. 115/2002, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, la Corte Costituzionale, nel richiamare la propria giurisprudenza pregressa, con la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima suddetta norma nella parte in cui non ammetteva prova contraria rispetto alla presunzione di superamento del limite reddituale a carico di chi avesse riportato condanna definitiva per i delitti ivi contemplati, ha oggi ribadito che spetta al richiedente dimostrare con allegazioni adeguate il proprio status di non abbiente e che, rispetto a tali elementi di prova, il giudice ha l’obbligo di eseguire una valutazione rigorosa avvalendosi all’occorrenza degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, compresi quelli particolarmente invasivi che sono indicati dall’articolo 96, comma 3, D.P.R. 115/2002, vale a dire che il magistrato “deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza”. Per cui, siccome nel caso in esame il giudice rimettente non aveva in alcun modo spiegato perché non avesse compiuto tali accertamenti, né illustrato le ragioni che le prove e le allegazioni dell’interessato non potevano essere considerate sufficienti al fine di ritenere assolto l’onere probatorio di legge, nonostante la condanna per il reato ostativo risalisse a più di due decenni prima e la presunzione di superamento del reddito dovesse considerarsi attenuata; ebbene, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in riferimento agli articoli 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, appunto nell’ambito di un giudizio in cui l’imputato aveva chiesto di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; allorché, scrivono i giudici delle leggi: «si deve ritenere che l’onere di allegazione e prova necessario a vincere l’attuale presunzione iuris tantum debba logicamente modularsi non solo in relazione al fatto accertato nella sentenza di condanna per il reato potenzialmente ostativo, ma anche alla data della sentenza stessa, nel senso che, quanto più essa è lontana nel tempo, tanto meno invincibile deve di conseguenza considerarsi la presunzione concernente il possesso di redditi illeciti e tanto più attenuato deve considerarsi l’onere probatorio richiesto per superarla» (Corte Costituzionale, Sent. 55/2026).

Pubblicazione 16/2026

Raccolta dati biometrici

Secondo una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), la raccolta di dati biometrici da parte di un’autorità di polizia nell’ambito di un’indagine penale può essere giustificata solo se strettamente necessaria, nel senso che il rilievo segnaletico non può essere imposto sistematicamente ma deve essere chiaramente motivato, pena l’annullamento della sanzione penale prevista per il rifiuto di sottoporvisi. I fatti di causa. Nel 2020 un cittadino fu sottoposto a fermo di polizia nella città di Parigi per ribellione, in quanto accusato di aver organizzato una manifestazione senza preavviso; ma durante il suddetto fermo di polizia il cittadino si rifiutò di sottoporsi al rilievo segnaletico del tipo dattiloscopico e fotografico. Tale sua decisione/condotta non collaborativa gli costò una condanna ad una pena pecuniaria di Euro 300 per aver appunto rifiutato di sottoporsi alle operazioni di rilievo segnaletico da inserire nell’archivio di polizia delle persone sospettate di delitti. Ebbene, l’interessato ha contestato la sua colpevolezza sostenendo che la normativa francese applicabile non era conforme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali in ambito penale, ciò richiamando la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo proprio al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati oppure esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Direttiva che peraltro ha abrogato la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Sicché, in tale contesto la Corte d’appello di Parigi ha adito la Corte GUE chiedendo se il diritto dell’Unione europea consenta alle autorità nazionali di effettuare sistematicamente rilievi dattilografici e fotografici su qualsiasi persona sospettata di un reato, senza dover giustificare tale misura caso per caso; chiedendo al contempo se una persona possa essere perseguita penalmente per aver rifiutato di sottoporvisi anche qualora non venga infine perseguita penalmente per il reato di cui era sospettata. Tanto premesso, la Corte GUE (Quinta Sezione, Sentenza 19 marzo 2026) ricorda che i dati biometrici rientrano tra i dati personali sensibili ai sensi del diritto dell’Unione, il che impone una protezione rafforzata e dunque il loro trattamento è autorizzato solo se strettamente necessario nonché se esistono garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, sul punto richiamando l’articolo 10 della Direttiva 2016/680, la quale stabilisce le norme che disciplinano il trattamento dei dati più sensibili, come le impronte digitali, le immagini facciali o le informazioni genetiche. Sulle spese del giudizio, nei confronti delle parti nel procedimento principale la causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.

Pubblicazione 15/2026