È costituzionalmente illegittimo l’art. 4, co. 2, legge 319/1980 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), nella parte in cui per le vacazioni successive alla prima dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
Pubblicazione 07/2025