Lavoratori stranieri

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 34/2020, giustappunto in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui preclude ai cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) l’accesso alle procedure di emersione dai rapporti di lavoro irregolari – ciò per il solo fatto di non aver osservato le norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno. Infatti, secondo i giudici delle leggi, la norma censurata si palesa irragionevole perché si pone in «contraddizione con le stesse finalità della disciplina in questione, che mira proprio a consentire la regolarizzazione di cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale ma privi di un titolo valido di soggiorno». La norma stessa, di fatto, determina disparità di trattamento tra situazioni identiche poiché da un lato preclude l’accesso a coloro che siano stati segnalati nel suddetto SIS per ingresso o soggiorno irregolare in altro Stato di area Schengen; dall’altro, consente l’accesso a tali procedure a coloro che, presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, siano entrati direttamente nel nostro Paese. Vi è più, visto che l’attuale disciplina europea del SIS impone agli Stati membri una valutazione individuale dei casi escludendo che la segnalazione sia di per sé vincolante oppure automaticamente ostativa al rilascio o alla proroga di titoli di soggiorno. In tale quadro, la Corte di giustizia UE (sentenza causa C-503/03), ha affermato che benché il principio di leale cooperazione alla base dell’acquis di Schengen (vale a dire la raccolta dei diritti e degli obblighi comuni che costituisce il corpo del diritto dell’Unione) implica che «lo Stato che consulta il SIS tenga debitamente in considerazione gli elementi forniti dallo Stato che ha effettuato la segnalazione», per cui gli Stati contraenti sono comunque tenuti a verificare, «prima di opporre un rifiuto al rilascio del titolo di soggiorno, se la presenza dello straniero segnalato costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività». Per tutti e tali motivi, consegue «che la segnalazione Schengen non soltanto non preclude agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, ma, tutt’al contrario, impone loro una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero, al quale potrà essere rilasciato o prorogato il titolo di soggiorno, nonostante la segnalazione, ogni qualvolta non lo si ritenga, in concreto, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica». Alla luce di dette considerazioni, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 34/2020 (Corte Costituzionale, Sentenza 06/2026).

Pubblicazione 10/2026

Acqua non potabile

Il disagio patito per la non potabilità dell’acqua che fuoriesce dai rubinetti delle abitazioni è un fenomeno sempre più avvertito in diverse località italiane. Sul punto, a mio modesto avviso, credo siano almeno tre gli elementi su cui concentrarsi: 1) il livello di sensibilità dei rispettivi gestori del servizio idrico, in termini di misure di prevenzione e del concetto di legalità; 2) la corretta percezione che i singoli cittadini hanno o che dovrebbero avere con riguardo ai danni alla propria salute, specie le fasce più deboli; 3) la straordinaria capacità di tanti cittadini/utenti a farsi distrarre da altro così da agevolare l’offuscamento di quel concetto di corretta percezione di cui al punto precedente. Sicché, tanto premesso qui in chiave generale, il caso giudiziario oggi esaminato ha riguardato uno dei tanti gestori del pubblico acquedotto, il Comune di Fabrica di Roma (VT). La Corte di Cassazione ha rigettando il ricorso proposto dal suddetto Ente per inammissibilità ed infondatezza dei motivi addotti, condannandolo alle spese del giudizio di cassazione a seguito di soccombenza e liquidate in favore della parte controricorrente nella misura indicata nel dispositivo; nonché al pagamento di ulteriori somme ricorrendone i rispettivi presupposti di legge. I fatti di causa. In breve, un cittadino/utente chiedeva di accertare e dichiarare che il Comune in questione, gestore del servizio idrico locale, «aveva somministrato acqua non potabile e priva dei requisiti di legge per l’accertato superamento dei parametri massimi consentiti dalla legge di arsenico e/o di fluoruri, e per l’effetto di ritenerlo inadempiente, tenuto conto dell’obbligo di fornire almeno sei litri di acqua potabile al giorno per persona», e dunque chiedeva di condannarlo al pagamento per l’importo corrispondente nonché «al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per inadempimento contrattuale». Ebbene, con sentenza del 2023, il Tribunale adito, al quale si era rivolto l’Ente nel tentativo di fare annullare la decisione sfavorevole di prime cure pronunciata dal Giudice di Pace, condannava l’appellante, cioè il Comune, al risarcimento dei danni in favore della parte attrice. Quindi, avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello, il Comune medesimo, evidentemente non soddisfatto, propose ricorso per cassazione, con esito infausto. In sintesi, il Tribunale ha «confermato la sentenza di primo grado ritenendo integrata la prova della pretesa risarcitoria e su questo punto le censure di parte ricorrente sono carenti ed inefficaci non avendo centrato la ratio decidendi della impugnata sentenza». Sicché, all’inammissibilità ed infondatezza dei motivi, consegue il rigetto del ricorso con condanna dell’Ente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione oltre a spese generali e accessori come per legge; più quelle in favore della Cassa delle ammende e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cassazione, Terza Sezione Civile, Ord. 27181/2025).

Pubblicazione 09/2026

La Costituente

Altro contributo in tema di lavori preparatori del Progetto di Costituzione riguardo il Titolo IV (La Magistratura), Sezione I (Ordinamento giurisdizionale), qui con specifico riferimento a quello che poi sarà l’attuale articolo 101 della Costituzione (La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge) e che prima di essere elaborato così come lo conosciamo ha dato luogo ad un lungo ed acceso confronto in Sede di Assemblea Costituente. Ebbene, oggi, vuoi per il momento storico che stiamo vivendo, con alle porte l’indetto Referendum Costituzionale, vuoi per altri motivi, c’è chi ha (ri)sollevato perplessità circa la seconda parte del predetto art. 101 Cost.; naturalmente dando seguito ad un acceso dibattito politico istituzionale. L’interrogativo è il seguente: perché i Padri Costituenti hanno previsto che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”, non scrivendo, invece, “i magistrati sono soggetti soltanto alla legge” così includendo, per esempio, anche i pubblici ministeri? Ecco, in realtà, ad avviso di molti, questo è un falso problema addotto o per discutibile conoscenza dell’excursus dei lavori preparatori del Progetto di Costituzione, oppure, artatamente, per altro motivo. Infatti, se da un lato è innegabile che il dettato Costituzionale, ex art. 101 Cost. comma 2, stabilisce che “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”; dall’altro lato è altrettanto vero che il 20 Novembre 1947, in Assemblea Costituente, il Presidente Terracini pone in votazione la seguente formulazione: “I magistrati sono soggetti soltanto alla legge”, con esito “È approvato”. Semmai, quindi, il dubbio che resta è perché, poi, il Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 Dicembre 1947 fu l’attuale, e cioè: “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge” (Fonte: resoconti dell’Assemblea Costituente). Tuttavia, avviandomi a conclusione di questa breve riflessione, la questione, come ho in precedenza evidenziato, non credo origini chissà quali problematiche visto che, in ogni caso, da un verso, qualsiasi cittadino è soggetto alla legge (non solo i magistrati), dall’altro verso, come insegnano autorevoli costituzionalisti, il concetto di soggezione del giudice alla legge altro non può che ricondurre al principio più generale che egli assume la veste di principale garante dei diritti di tutti i cittadini. Di fatto, perciò, il giudice ha sempre il dovere di applicare la legge anche se nel suo intimo non ne condivide il contenuto, ancor meno può subire condizionamenti da parte di alcuno; e dunque interpreta le norme nel rispetto dei valori fondanti della Costituzione e motivando i suoi provvedimenti secondo un procedimento logico; semmai, rinviando alla Corte Costituzionale laddove abbia il dubbio circa la costituzionalità delle leggi stesse.

Pubblicazione 08/2026

Dottrina Costituzionale

Quanto più si parla di riforme costituzionali che investono il comparto giustizia, tanto più, ad avviso di molti, bisognerebbe ancor prima interrogarsi sulle criticità circa il funzionamento proprio della giustizia nel nostro Paese. Sicché, l’art. 110 Cost. stabilisce che: “Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”. Ma partiamo dal principio, cioè dai lavori dell’Assemblea Costituente, qui solo in parte richiamati, quando, per esempio, il 30 Gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione, in Seduta Plenaria, esamina gli emendamenti afferenti di quello che sarà l’articolo 110 Cost. in parola. [Targetti]: «Il Ministro della giustizia provvede alla organizzazione dei servizi relativi all’Amministrazione della giustizia ed esercita l’alta vigilanza sul funzionamento dei servizi stessi e degli uffici giudiziari». Per cui, dire che il Ministro esercita l’alta vigilanza sul funzionamento degli uffici giudiziari è quanto meno si possa dire della funzione che logicamente spetta al Ministro della giustizia. Di contro [Conti], l’espressione «alta vigilanza sul funzionamento dei servizi» riduce le funzioni del Ministro ad un compito di semplice sorveglianza, mentre l’alta vigilanza spetta al Ministro della giustizia su tutto il funzionamento della giustizia all’esterno. Il 6 Novembre 1947 [Bozzi]: l’amministrazione, come parte di preparazione e poi di esecuzione dei provvedimenti, dovrebbe restare al Ministero di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore è organo deliberante, che dice la sua parola definitiva nella materia dello status dei giudici (Pubblico ministero compreso) sottraendola per sempre all’influenza del Ministro, del potere esecutivo. Il Ministro, poi, che acquisterà il maggiore rilievo costituzionale di Guardasigilli, risponderà al Parlamento del buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Evoluzione dell’Articolo 110 Cost. - Il 25 Novembre 1947, l’Assemblea Costituente approva: «La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», e dunque «Spettano al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, le promozioni. L’organizzazione e il funzionamento secondo legge di tutti i servizi della giustizia sono di competenza del Ministro della giustizia, che ne è responsabile innanzi al Parlamento». Infine, il 20 dicembre 1947, è approvato il Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati: «Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia» (Fonte: resoconti dell’Assemblea Costituente).

Pubblicazione 07/2026