Premesso, con riferimento all’art. 131-bis, terzo comma, n. 2 (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 337 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale) e 341-bis c.p. (Oltraggio a pubblico ufficiale), ovvero “quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni”, oltre che per il delitto previsto dall’articolo 343 c.p. (Oltraggio a un magistrato in udienza); l’esclusione della causa di non punibilità è da riferirsi non al reato di cui all’art. 341-bis c.p. “tout court”, bensì «alla sola ipotesi in cui il reato di oltraggio è commesso “nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni”, ovvero nei confronti di una categoria più ristretta di quella, più generica, dei pubblici ufficiali, individuata in correlazione con lo svolgimento delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza». Per cui il «divieto presuppone, dunque, la necessaria verifica dell’effettivo svolgimento, nel caso concreto, di tali funzioni da parte dei soggetti qualificati nei cui confronti il reato di oltraggio è commesso»; infatti solo dove questa verifica abbia avuto esito positivo la prospettata questione di legittimità costituzionale (Sentenza n. 172 del 20/10/2025) potrà «ritenersi non solo non manifestamente infondata ma anche rilevante». Sicché, nel caso in esame, è da escludersi che i due istruttori di polizia municipale, «al momento del fatto, rivestissero la qualifica di agenti di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni», così come «non risulta accertato che gli stessi rivestissero la qualifica di agenti di pubblica sicurezza nell’esercizio delle proprie funzioni». Sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito il principio secondo cui «la qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo (quando sono in servizio) e nello spazio (nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza), a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio». Pertanto, «la qualifica di agente di polizia giudiziaria è riconosciuta agli appartenenti alla polizia municipale solo nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 55 cod. proc. pen. in una situazione di flagranza di reato che impone di attivarsi anche per l’assicurazione delle fonti di prova» (Cass. Sez. VI Pen. Sent. 14741/2026).
Pubblicazione 18/2026