Il giudizio di esecuzione relativo alle sole statuizioni che applicano alle misure di sicurezza personali è attribuito alla competenza funzionale esclusiva della magistratura di sorveglianza.
eDiritto Norme e Processo
Rivista di Diritto sostanziale e processuale (ISSN 2975-2361 Online)
Il garantismo penale
Estratto dal contributo di Luigi Ferrajoli dal titolo “Per una politica penale razionale”, in, Criminalità (Annuario di scienze penalistiche), ETS, 2014: «l’irrazionalità e la disuguaglianza espressi dalla crisi della legalità e dal crescente carattere classista della giustizia penale sono una causa inevitabile di distruzione dello spirito civico, e perciò un potente fattore criminogeno. Per molteplici ragioni. È innanzitutto un fattore di dissoluzione dello spirito pubblico la percezione dell’ingiustizia di un sistema che punisce i poveri e lascia immuni i ricchi e la grande criminalità economica integrata nel sistema politico. Ma un fattore criminogeno ancor più forte è una politica che si illude ed illude che la prevenzione dei delitti dei poveri possa avvenire con misure penali, anziché con misure sociali; con politiche di esclusione e repressione, anziché con politiche di inclusione e integrazione dei soggetti emarginati. Giacché sempre, in società segnate da vistose disuguaglianze, come è ormai la società italiana, quanti sono esclusi dalla società civile e legale sono esposti e disposti ad essere inclusi nelle comunità incivili e criminali. E sempre, inversamente, le organizzazioni criminali sono a loro volta disposte a reclutare e ad includere quanti sono esclusi e criminalizzati dalla società civile. Sono perciò le politiche sociali – la scuola, il pieno impiego, il superamento della precarietà e la stabilità del lavoro, l’assistenza sanitaria e le garanzie dei diritti sociali – le sole politiche di prevenzione in grado di aggredire le cause strutturali di questo tipo di devianza. Purtroppo i principali ostacoli a riforme di questo tipo sono da un lato l’indisponibilità dei governi a investimenti nei servizi e nelle prestazioni sociali e, dall’altro e più ancora, la facile demagogia sui temi della sicurezza e l’uso congiunturale e populistico del diritto penale quali facili fonti di consenso. Ma questo accresce la responsabilità della politica per l’inerzia riformatrice e per il vuoto progettuale: una responsabilità che va al di là dei temi pur vitali della sicurezza e investe sempre più il futuro della convivenza civile e della democrazia. Si rivela così, sul terreno del diritto penale, la complementarietà e la convergenza tra garantismo liberale e garantismo sociale; tra garanzie penali e processuali e garanzie dei diritti sociali; tra sicurezza penale e sicurezza sociale. È l’assenza delle garanzie sociali dell’occupazione e della sussistenza la principale causa della delinquenza dei poveri, inclusa quella della manovalanza criminale, reclutata e sfruttata dalle grandi organizzazioni criminali e da esse esposta alla repressione penale. È questa, infatti, una criminalità subalterna alla grande criminalità organizzata, essendo costituita dalla mano d’opera delinquenziale reclutata dalle grandi organizzazioni criminali, le quali presentano, più di qualunque altra organizzazione imprenditoriale, una stratificazione di classe». Pubblicazione n. 33 del 11.12.2024
Responsabilità genitoriale
Nel caso qui in esame, i giudici di legittimità sono tornati ad occuparsi della responsabilità dei genitori in relazione al danno da fatto illecito cagionato a terzi dai figli minori [ex art. 2048 cod. civ. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte. 1) Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. 2) I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. 3) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto]; vale a dire, secondo la giurisprudenza più recente in materia, della responsabilità diretta per fatto proprio dei genitori che concorre con quella del minore per non avere impedito l’evento dannoso cagionato dalla prole attraverso idoneo percorso educativo e di sorveglianza circa le esigenze e carattere del minore stesso. I fatti, nel caso di specie, hanno riguardato una persona anziana caduta rovinosamente a terra poiché urtata da un ragazzino che insieme ad altri coetanei stava giocando a pallone lungo la pubblica via. Ebbene, premesso che con riferimento alla prova liberatoria la stessa deve essere resa dai genitori del minore, secondo il disposto del citato art. 2048, co. 3, cod. civ. (Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto), e che, peraltro, la valutazione delle prove effettuata dai giudici del merito è stata ampiamente motivata come delineato dalla costante giurisprudenza; deve qui ribadirsi che «la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito». Sicché, resta «totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le già menzionate valutazioni discrezionali». Da tutto ciò ne deriva l’inammissibilità del ricorso proposto «per complessiva inadeguatezza delle censure», con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese di lite nonché il versamento in favore del competente Ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Ordinanza 27061/2024).
Pubblicazione n. 32 del 25.10.2024