Bancarotta fraudolenta

In materia di fallimento, sotto il profilo soggettivo, costante giurisprudenza ha affermato che in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto dell’azienda, «da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico», per cui «oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell’inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto». Sicché, rispetto alle condotte poste in essere dall’amministratore, anche se privo di deleghe, ai fini della configurabilità del concorso dello stesso nella «bancarotta patrimoniale per omesso impedimento dell’evento, è necessaria la prova della sua concreta conoscenza del fatto pregiudizievole per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme”, dai quali è desumibile l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito, nonché della volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo». Altrimenti detto, «la giurisprudenza di legittimità ha delineato la possibile responsabilità penale (di natura dolosa) per fatti di bancarotta patrimoniale degli amministratori di società per azioni, privi di deleghe gestorie», riconducendola al disposto ex art. 40 (Rapporto di causalità), secondo comma, codice penale (Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo); affermando con ciò «la configurabilità di una responsabilità per omesso impedimento dell’evento illecito anche a titolo di dolo eventuale, a condizione che sussistano, e siano stati in concreto percepiti da tali soggetti, segnali “perspicui e peculiari” dell’evento illecito, caratterizzati da un elevato grado di anormalità». Per cui è la prova della conoscenza del fatto illecito, cioè della concreta conoscibilità dello stesso, in presenza di segnali specifici di distrazione, che «comporta l’obbligo giuridico degli amministratori privi di deleghe gestorie di intervenire per impedire il verificarsi dell’evento», questo anche mediante l’attivazione del potere informativo di cui all’art. 2381, ultimo comma, codice civile (Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società), tenuto conto, quindi, del patrimonio netto della società pesantemente negativo che l’amministratore non può certo ignorare (Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, Sentenza 12065/2026).

Pubblicazione 20/2026

Cittadinanza italiana

Con riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, la Corte Costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili, in parte non fondate, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino; ad oggetto l’articolo 1 D.L. 36/2025 (recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito nella Legge 74/2025, che ha introdotto l’articolo 3-bis nella Legge 91/1992. Ebbene, detta disposizione normativa – si legge nel Comunicato Stampa che annuncia il provvedimento della Consulta – stabilisce che, in deroga alle norme previgenti che prevedevano la trasmissione illimitata per filiazione della cittadinanza, «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», a meno che, prosegue il citato comunicato, ricorra una delle tre condizioni: 1) lo stato di cittadino è riconosciuto (in via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro il 27 marzo 2025; 2) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; 3) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo avere ottenuto la cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio. Per cui i giudici delle leggi hanno dichiarato non fondata la censura con la quale il Tribunale di Torino, invocando l’articolo 3 della Costituzione, denunciava la lesione dei diritti in discussione, nonché hanno dichiarato inammissibile la questione sollevata per violazione dell’articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (DUDU), secondo il quale «Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza». Infatti non essendo tale Dichiarazione un atto internazionale vincolante, il giudice rimettente non spiega perché da essa discenderebbe un obbligo internazionale, idoneo ad “attivare” l’articolo 117, primo comma, della Costituzione. Infine, è anche stata dichiarata inammissibile la questione sollevata per presunta violazione dell’articolo 3, comma 2, del quarto protocollo addizionale alla CEDU, secondo il quale «Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino», tanto è vero, sottolinea la Corte, che l’articolo 3 in parola garantisce il diritto di entrare e restare nel territorio dello Stato di cui si è cittadini, ma non quello di avere o conservare la cittadinanza e dunque il rimettente non argomenta nemmeno sulla pertinenza del citato articolo 3, comma 2, rispetto alle norme censurate (Corte Costituzionale, Sentenza 63/2026; Udienza Pubblica e Decisione del 11/03/2026; Deposito del 30/04/2026).

Pubblicazione 19/2026

Polizia municipale

Premesso, con riferimento all’art. 131-bis, terzo comma, n. 2 (esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto) che l’offesa non può essere ritenuta di particolare tenuità quando si procede per i delitti previsti dagli articoli 336 c.p. (Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale), 337 c.p. (Resistenza a un pubblico ufficiale) e 341-bis c.p. (Oltraggio a pubblico ufficiale), ovvero “quando il fatto è commesso nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni”, oltre che per il delitto previsto dall’articolo 343 c.p. (Oltraggio a un magistrato in udienza); l’esclusione della causa di non punibilità è da riferirsi non al reato di cui all’art. 341-bis c.p. “tout court”, bensì «alla sola ipotesi in cui il reato di oltraggio è commesso “nei confronti di un ufficiale o agente di pubblica sicurezza o di un ufficiale o agente di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni”, ovvero nei confronti di una categoria più ristretta di quella, più generica, dei pubblici ufficiali, individuata in correlazione con lo svolgimento delle specifiche funzioni di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza». Per cui il «divieto presuppone, dunque, la necessaria verifica dell’effettivo svolgimento, nel caso concreto, di tali funzioni da parte dei soggetti qualificati nei cui confronti il reato di oltraggio è commesso»; infatti solo dove questa verifica abbia avuto esito positivo la prospettata questione di legittimità costituzionale (Sentenza n. 172 del 20/10/2025) potrà «ritenersi non solo non manifestamente infondata ma anche rilevante». Sicché, nel caso in esame, è da escludersi che i due istruttori di polizia municipale, «al momento del fatto, rivestissero la qualifica di agenti di polizia giudiziaria nell’esercizio delle proprie funzioni», così come «non risulta accertato che gli stessi rivestissero la qualifica di agenti di pubblica sicurezza nell’esercizio delle proprie funzioni». Sul punto, consolidata giurisprudenza di legittimità ha costantemente ribadito il principio secondo cui «la qualifica di agenti di polizia giudiziaria attribuita ai vigili urbani è limitata nel tempo (quando sono in servizio) e nello spazio (nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza), a differenza di altri corpi (Polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di Finanza, ecc.) i cui appartenenti operano su tutto il territorio nazionale e sono sempre in servizio». Pertanto, «la qualifica di agente di polizia giudiziaria è riconosciuta agli appartenenti alla polizia municipale solo nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza e nell’esercizio delle funzioni di cui all’art. 55 cod. proc. pen. in una situazione di flagranza di reato che impone di attivarsi anche per l’assicurazione delle fonti di prova» (Cass. Sez. VI Pen. Sent. 14741/2026).

Pubblicazione 18/2026

Giudizio costituzionale

La Corte Costituzionale ha modificato le proprie norme processuali ampliando lo spazio per l’intervento di soggetti interessati al giudizio di legittimità costituzionale in trattazione. Con Delibera 12 marzo 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n 94 del 23 aprile 2026, sono state modificate diverse disposizioni delle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”. La Consulta, tra l’altro, ha significativamente ampliato la platea dei soggetti legittimati ad intervenire nei procedimenti sulla legittimità costituzionale delle leggi introdotti dai giudici comuni. Infatti, si legge nel Comunicato Stampa della Corte: «sulla base delle Norme integrative sinora vigenti, potevano partecipare al procedimento soltanto le parti del giudizio in cui la questione era stata sollevata, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e ai soli soggetti che avessero un interesse “diretto e immediato al rapporto dedotto” in quello specifico giudizio». Pertanto, prosegue la nota: «per effetto della nuova norma, potrà essere ammesso anche l’intervento di soggetti che siano parti di un diverso giudizio in cui debba essere applicata la legge già oggetto di un procedimento pendente di fronte alla Corte, purché in quel diverso giudizio almeno una delle parti abbia già sollevato un’eccezione di illegittimità costituzionale concernente la stessa legge, e per qualsiasi ragione il giudice non abbia ritenuto di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ovvero non si sia ancora pronunciato sull’eccezione». Sicché: «anche questi soggetti potranno fornire il proprio contributo alla soluzione del dubbio di legittimità costituzionale già prospettato alla Corte». Ed ancora, si legge invece nella Delibera: «Il decreto che si pronuncia sull’ammissione e le opinioni ammesse sono resi disponibili, a cura della cancelleria, alle parti costituite e agli intervenuti almeno trenta giorni liberi prima dell’udienza o della Camera di consiglio. Il decreto è pubblicato sul sito della Corte costituzionale». Altresì, il giudice relatore, d’intesa con il Presidente, può formulare specifici quesiti alle parti costituite i quali «sono comunicati, a cura del cancelliere, a tutti difensori e agli altri giudici almeno dieci giorni prima della data fissata per l’udienza. I difensori rispondono oralmente all’udienza pubblica. Le parti possono anche depositare documenti strettamente pertinenti al quesito e meramente illustrativi delle risposte orali almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza». Conclude poi il Comunicato Stampa che è stata «espressamente prevista la possibilità, per la Corte, di adottare misure cautelari nei procedimenti per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nell’ipotesi in cui il ricorrente alleghi di subire un pregiudizio grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio. In questo caso la Corte potrà adottare i provvedimenti idonei ad assicurare nell’immediato gli effetti della decisione».

Pubblicazione 17/2026