La Corte Costituzionale ha modificato le proprie norme processuali ampliando lo spazio per l’intervento di soggetti interessati al giudizio di legittimità costituzionale in trattazione. Con Delibera 12 marzo 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n 94 del 23 aprile 2026, sono state modificate diverse disposizioni delle “Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale”. La Consulta, tra l’altro, ha significativamente ampliato la platea dei soggetti legittimati ad intervenire nei procedimenti sulla legittimità costituzionale delle leggi introdotti dai giudici comuni. Infatti, si legge nel Comunicato Stampa della Corte: «sulla base delle Norme integrative sinora vigenti, potevano partecipare al procedimento soltanto le parti del giudizio in cui la questione era stata sollevata, oltre al Presidente del Consiglio dei ministri e ai soli soggetti che avessero un interesse “diretto e immediato al rapporto dedotto” in quello specifico giudizio». Pertanto, prosegue la nota: «per effetto della nuova norma, potrà essere ammesso anche l’intervento di soggetti che siano parti di un diverso giudizio in cui debba essere applicata la legge già oggetto di un procedimento pendente di fronte alla Corte, purché in quel diverso giudizio almeno una delle parti abbia già sollevato un’eccezione di illegittimità costituzionale concernente la stessa legge, e per qualsiasi ragione il giudice non abbia ritenuto di rimettere gli atti alla Corte costituzionale, ovvero non si sia ancora pronunciato sull’eccezione». Sicché: «anche questi soggetti potranno fornire il proprio contributo alla soluzione del dubbio di legittimità costituzionale già prospettato alla Corte». Ed ancora, si legge invece nella Delibera: «Il decreto che si pronuncia sull’ammissione e le opinioni ammesse sono resi disponibili, a cura della cancelleria, alle parti costituite e agli intervenuti almeno trenta giorni liberi prima dell’udienza o della Camera di consiglio. Il decreto è pubblicato sul sito della Corte costituzionale». Altresì, il giudice relatore, d’intesa con il Presidente, può formulare specifici quesiti alle parti costituite i quali «sono comunicati, a cura del cancelliere, a tutti difensori e agli altri giudici almeno dieci giorni prima della data fissata per l’udienza. I difensori rispondono oralmente all’udienza pubblica. Le parti possono anche depositare documenti strettamente pertinenti al quesito e meramente illustrativi delle risposte orali almeno cinque giorni prima della data fissata per l’udienza». Conclude poi il Comunicato Stampa che è stata «espressamente prevista la possibilità, per la Corte, di adottare misure cautelari nei procedimenti per conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato, nell’ipotesi in cui il ricorrente alleghi di subire un pregiudizio grave e irreparabile nel tempo necessario alla definizione del giudizio. In questo caso la Corte potrà adottare i provvedimenti idonei ad assicurare nell’immediato gli effetti della decisione».
Pubblicazione 17/2026