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Con riguardo alla legittimità costituzionale dell’articolo 76, comma 4-bis, D.P.R. 115/2002, recante “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia”, la Corte Costituzionale, nel richiamare la propria giurisprudenza pregressa, con la quale aveva dichiarato l’illegittimità costituzionale della medesima suddetta norma nella parte in cui non ammetteva prova contraria rispetto alla presunzione di superamento del limite reddituale a carico di chi avesse riportato condanna definitiva per i delitti ivi contemplati, ha oggi ribadito che spetta al richiedente dimostrare con allegazioni adeguate il proprio status di non abbiente e che, rispetto a tali elementi di prova, il giudice ha l’obbligo di eseguire una valutazione rigorosa avvalendosi all’occorrenza degli strumenti di verifica che la legge mette a sua disposizione, compresi quelli particolarmente invasivi che sono indicati dall’articolo 96, comma 3, D.P.R. 115/2002, vale a dire che il magistrato “deve chiedere preventivamente al questore, alla direzione investigativa antimafia (DIA) ed alla direzione nazionale antimafia (DNA) le informazioni necessarie e utili relative al tenore di vita, alle condizioni personali e familiari e alle attività economiche eventualmente svolte dai soggetti richiedenti, che potranno essere acquisite anche a mezzo di accertamenti da richiedere alla Guardia di finanza”. Per cui, siccome nel caso in esame il giudice rimettente non aveva in alcun modo spiegato perché non avesse compiuto tali accertamenti, né illustrato le ragioni che le prove e le allegazioni dell’interessato non potevano essere considerate sufficienti al fine di ritenere assolto l’onere probatorio di legge, nonostante la condanna per il reato ostativo risalisse a più di due decenni prima e la presunzione di superamento del reddito dovesse considerarsi attenuata; ebbene, la Consulta ha dichiarato inammissibili le questioni di legittimità costituzionale sollevate dal Tribunale di Firenze, prima sezione penale, in riferimento agli articoli 3 e 24, commi secondo e terzo, della Costituzione, appunto nell’ambito di un giudizio in cui l’imputato aveva chiesto di essere ammesso al beneficio del patrocinio a spese dello Stato; allorché, scrivono i giudici delle leggi: «si deve ritenere che l’onere di allegazione e prova necessario a vincere l’attuale presunzione iuris tantum debba logicamente modularsi non solo in relazione al fatto accertato nella sentenza di condanna per il reato potenzialmente ostativo, ma anche alla data della sentenza stessa, nel senso che, quanto più essa è lontana nel tempo, tanto meno invincibile deve di conseguenza considerarsi la presunzione concernente il possesso di redditi illeciti e tanto più attenuato deve considerarsi l’onere probatorio richiesto per superarla» (Corte Costituzionale, Sent. 55/2026).

Pubblicazione 16/2026