Cittadinanza italiana

Con riferimento agli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, la Corte Costituzionale ha dichiarato in parte inammissibili, in parte non fondate, le questioni di legittimità costituzionale, sollevate dal Tribunale di Torino; ad oggetto l’articolo 1 D.L. 36/2025 (recante disposizioni urgenti in materia di cittadinanza), convertito nella Legge 74/2025, che ha introdotto l’articolo 3-bis nella Legge 91/1992. Ebbene, detta disposizione normativa – si legge nel Comunicato Stampa che annuncia il provvedimento della Consulta – stabilisce che, in deroga alle norme previgenti che prevedevano la trasmissione illimitata per filiazione della cittadinanza, «è considerato non avere mai acquistato la cittadinanza italiana chi è nato all’estero anche prima della data di entrata in vigore del presente articolo ed è in possesso di altra cittadinanza», a meno che, prosegue il citato comunicato, ricorra una delle tre condizioni: 1) lo stato di cittadino è riconosciuto (in via amministrativa o giudiziale) a seguito di domanda presentata entro il 27 marzo 2025; 2) un genitore o un nonno possiede, o possedeva al momento della morte, esclusivamente la cittadinanza italiana; 3) un genitore o adottante è stato residente in Italia per almeno due anni continuativi dopo avere ottenuto la cittadinanza italiana e prima della data di nascita o di adozione del figlio. Per cui i giudici delle leggi hanno dichiarato non fondata la censura con la quale il Tribunale di Torino, invocando l’articolo 3 della Costituzione, denunciava la lesione dei diritti in discussione, nonché hanno dichiarato inammissibile la questione sollevata per violazione dell’articolo 15, comma 2, della Dichiarazione universale dei diritti dell’uomo del 1948 (DUDU), secondo il quale «Nessun individuo potrà essere arbitrariamente privato della sua cittadinanza, né del diritto di mutare cittadinanza». Infatti non essendo tale Dichiarazione un atto internazionale vincolante, il giudice rimettente non spiega perché da essa discenderebbe un obbligo internazionale, idoneo ad “attivare” l’articolo 117, primo comma, della Costituzione. Infine, è anche stata dichiarata inammissibile la questione sollevata per presunta violazione dell’articolo 3, comma 2, del quarto protocollo addizionale alla CEDU, secondo il quale «Nessuno può essere privato del diritto di entrare nel territorio dello Stato di cui è cittadino», tanto è vero, sottolinea la Corte, che l’articolo 3 in parola garantisce il diritto di entrare e restare nel territorio dello Stato di cui si è cittadini, ma non quello di avere o conservare la cittadinanza e dunque il rimettente non argomenta nemmeno sulla pertinenza del citato articolo 3, comma 2, rispetto alle norme censurate (Corte Costituzionale, Sentenza 63/2026; Udienza Pubblica e Decisione del 11/03/2026; Deposito del 30/04/2026).

Pubblicazione 19/2026