Bancarotta fraudolenta

In materia di fallimento, sotto il profilo soggettivo, costante giurisprudenza ha affermato che in tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto dell’azienda, «da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico», per cui «oltre alla volontà protesa al dissesto, da intendersi come consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico, deve sussistere anche il dolo generico di falso, il dolo intenzionale dell’inganno rivolto a soci o al pubblico e il dolo specifico del fine di conseguire un ingiusto profitto». Sicché, rispetto alle condotte poste in essere dall’amministratore, anche se privo di deleghe, ai fini della configurabilità del concorso dello stesso nella «bancarotta patrimoniale per omesso impedimento dell’evento, è necessaria la prova della sua concreta conoscenza del fatto pregiudizievole per la società o, quanto meno, di “segnali di allarme”, dai quali è desumibile l’accettazione del rischio del verificarsi dell’evento illecito, nonché della volontaria omissione di attivarsi per scongiurarlo». Altrimenti detto, «la giurisprudenza di legittimità ha delineato la possibile responsabilità penale (di natura dolosa) per fatti di bancarotta patrimoniale degli amministratori di società per azioni, privi di deleghe gestorie», riconducendola al disposto ex art. 40 (Rapporto di causalità), secondo comma, codice penale (Non impedire un evento, che si ha l’obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo); affermando con ciò «la configurabilità di una responsabilità per omesso impedimento dell’evento illecito anche a titolo di dolo eventuale, a condizione che sussistano, e siano stati in concreto percepiti da tali soggetti, segnali “perspicui e peculiari” dell’evento illecito, caratterizzati da un elevato grado di anormalità». Per cui è la prova della conoscenza del fatto illecito, cioè della concreta conoscibilità dello stesso, in presenza di segnali specifici di distrazione, che «comporta l’obbligo giuridico degli amministratori privi di deleghe gestorie di intervenire per impedire il verificarsi dell’evento», questo anche mediante l’attivazione del potere informativo di cui all’art. 2381, ultimo comma, codice civile (Gli amministratori sono tenuti ad agire in modo informato; ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società), tenuto conto, quindi, del patrimonio netto della società pesantemente negativo che l’amministratore non può certo ignorare (Corte di Cassazione, Quinta Sezione Penale, Sentenza 12065/2026).

Pubblicazione 20/2026