Non è irragionevole la scelta legislativa di escludere gli atti persecutori (stalking) dal novero dei reati per i quali è possibile l’estinzione mediante condotte riparatorie.
La Consulta ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale ipotizzate dal Giudice per le indagini preliminari con riguardo all’articolo 162-ter, quarto comma, del codice penale in tema di “estinzione del reato per condotte riparatorie”, sollevate in riferimento all’articolo 3 della Costituzione. La Corte, infatti, ha ritenuto che per il delitto di atti persecutori di cui all’articolo 612-bis del codice penale non è irragionevole la scelta legislativa di escludere che, in assenza della remissione della querela, la condotta riparatoria dello stalker possa estinguere il reato in quanto, sottolineano i giudici delle leggi, che trattasi di un reato grave che cagiona alla vittima uno stato di paura, di ansia, di timore per l’incolumità propria o dei propri cari, o un mutamento delle proprie abitudini di vita. Ha inoltre osservato la Corte che la tutela contro gli atti persecutori è coerente con la Convenzione del Consiglio d’Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul), che impegna gli Stati firmatari ad adottare le misure necessarie per penalizzare il comportamento intenzionalmente e ripetutamente minaccioso nei confronti di un’altra persona portandola a temere per la propria incolumità. Si legge nella sentenza: «A maggior ragione deve escludersi la fondatezza dell’ulteriore e conclusiva censura del rimettente, di ingiustificata disparità di trattamento del delitto di atti persecutori rispetto ad altri delitti contro la persona analogamente o maggiormente offensivi e parimenti soggetti a un regime di procedibilità misto, cui la causa estintiva resta invece applicabile, quali la violenza privata e la minaccia, o anche le lesioni personali o la violazione di domicilio. Oltre a rilevare che si tratta, anche in questi casi, di figure criminose palesemente eterogenee rispetto al delitto di atti persecutori, e per giunta obiettivamente meno gravi in ragione delle rispettive cornici edittali, significativamente più basse di quella attualmente prevista dall’art. 612-bis cod. pen. (reclusione da un anno a sei anni e sei mesi), si osserva che valgono comunque le considerazioni sviluppate a proposito delle peculiarità del reato di atti persecutori, che rendono non irragionevole la decisione del legislatore di escluderlo dal novero delle fattispecie delittuose per le quali è possibile l’estinzione mediante condotte riparatorie. Pertanto, la semplice circostanza di condividere con altre fattispecie criminose un regime misto di procedibilità o una parziale identità del bene giuridico protetto non rileva al fine di affermare l’irragionevolezza della disposizione censurata» (Corte Costituzionale, Sentenza 154/2026, Camera di Consiglio e Decisione del 18/05/2026; Deposito del 25/09/2026).
Pubblicazione 25/2026