Ne bis in idem

Con riferimento alle sanzioni disciplinari così come previsto dalla Legge 354/1975 (Norme sull’Ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà.) e disciplinate dal vigente regolamento penitenziario, che non comportano una estensione della durata della pena determinata nella sentenza di condanna, non viola il divieto di bis in idem la sottoposizione di un detenuto ad un processo penale per una condotta illecita costitutiva di reato per la quale gli sia già stata applicata la sanzione disciplinare dell’esclusione dalle attività in comune. Infatti, così sentenziano i giudici delle leggi, richiamando la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, le sanzioni disciplinari applicate ai detenuti hanno natura punitiva solo quando determinino l’estensione della durata della pena, ma non quando si limitino a determinare un mero aggravamento delle sue modalità esecutive. Tanto è vero che le sanzioni disciplinari previste dall’ordinamento penitenziario mirano, più che a “punire” le violazioni, a consentire una quanto più rapida ed effettiva reazione contro condotte inosservanti di regole fondamentali per la convivenza all’interno del circuito carcerario, “o comunque significativamente disfunzionali rispetto allo svolgimento del trattamento rieducativo cui tutti gli altri detenuti hanno diritto”, così da raffreddare transitorie situazioni di tensione. Pertanto esse costituiscono “parte integrante del trattamento rieducativo, essendo finalizzate al mantenimento di una pacifica convivenza immune da violenza, al fine ultimo di assicurare il rispetto dei diritti e della dignità di tutti coloro che vivono, lavorano o prestano un’attività di volontariato nel carcere”. Inoltre, dette sanzioni disciplinari per i detenuti hanno una durata che in ogni caso non può superare i quindici giorni e sono eseguite con modalità tali da comportare un surplus di afflittività rispetto alle modalità ordinarie di esecuzione della pena detentiva, ben delimitato nel tempo e nei contenuti. Per cui esse non possono essere considerate né come un’autonoma pena per gli illeciti disciplinari che integrino anche ipotesi di reato, né come una parziale anticipazione della pena stessa. Ovvero, né il suddetto «limitato surplus di afflittività determinato dall’esclusione dalle attività in comune rispetto al regime ordinario della pena che l’imputato stava già scontando appare di tale consistenza da dover comunque essere considerato (a prescindere, dunque, dalla sua qualificazione come “pena autonoma” o come “anticipazione di pena”) come una limitazione di libertà “pre-sofferta”, da dedurre necessariamente dalla pena applicata per il nuovo delitto commesso, così come è previsto per la custodia cautelare o gli arresti domiciliari, in forza dello stesso principio di proporzionalità della pena» (Corte Costituzionale, Sentenza 118/2026, Decisione del 18/05/2026, Deposito del 02/07/2026).

Pubblicazione 24/2026