Secondo consolidata giurisprudenza amministrativa, si ha conferma in senso proprio e non atto meramente confermativo quando l’Amministrazione «abbia rinnovato l’esercizio del potere amministrativo, sulla scorta di una ulteriore istruttoria che risulti da una nuova motivazione, tutti elementi potenzialmente idonei a fondare un nuovo provvedimento». Sicché, nel caso qui in esame, l’Amministrazione procedente «ha deciso di confermare i precedenti provvedimenti sulla base della considerazione degli elementi nuovi, rappresentati dal tempo trascorso e dalle sopravvenienze in sede penale (...), innestandola sulle motivazioni originarie», affermando, in particolare, che la revoca del divieto di detenzione di armi e munizioni «risulta prematura per il breve lasso di tempo trascorso dalla sua adozione, tenuto conto della situazione di persistente, accesa conflittualità in atto tra (omissis) e (omissis), sfociata nella lite - caratterizzata da reciproche aggressioni verbali e fisiche (...). Detta situazione di conflittualità mal si concilia con una sicura detenzione delle armi». Perciò, «la richiesta di archiviazione del procedimento penale scaturito dalla denuncia-querela (...) per “particolare tenuità del fatto in esame” - che non ne preclude una valutazione nel merito in sede amministrativa (...), non fa venir meno i presupposti alla base del provvedimento sottoposto a riesame». Si osserva infine che «i decreti originari appaiono immuni dalle censure sollevate dalla parte ricorrente, attesa la natura eminentemente preventivo-cautelare del divieto di detenzione armi e la facoltà del Prefetto di adottare validamente un tale atto anche sulla base di fatti in sé privi di rilievo penale ma suscettibili di fondare una prognosi di non perfetta affidabilità dell’interessato rispetto all’uso delle armi. Il ricorso deve essere conclusivamente dichiarato improcedibile» (Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione Prima, Sentenza 771/2023 - Presidente: Ungari; Estensore: Daniele).
Pubblicazione n. 01 del 02.01.2024