Il caso trae origine dal comportamento assunto dall’imputato, ad uso di sostante stupefacenti, accusato di aver aggredito in più circostanze la madre con pretese di denaro e dunque chiamato a rispondere in sede penale del reato di estorsione. All’esito del giudizio abbreviato, il Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale per i minorenni lo condannava per il reato di cui l’art. 649 cod. pen., poi riqualificato in appello ex art. 56 cod. pen., ovvero delitto tentato, rideterminando così la pena. Ebbene, la difesa del condannato proponeva ricorso per cassazione articolandolo con diversi motivi, vedendoselo poi accolto con rinvio per nuovo giudizio alla Corte di appello sezione minorenni. Sintesi della ricostruzione del giudizio di legittimità: «La Corte di appello, con motivazione puntuale e non manifestamente illogica, ha ripercorso le dichiarazioni della persona offesa, sulla cui attendibilità non si nutrono dubbi da parte del ricorrente, evidenziando come le condotte dell’imputato, poste in essere in suo danno, consistite in ripetute aggressioni verbali e minacce, anche finalizzate ad ottenere denaro, comportamenti irrispettosi, frutto anche dell’assunzione di sostanze stupefacenti, fino all’ultimo episodio di violenza fisica, avevano provocato nella donna un significativo stato di sofferenza, umiliazione e prostrazione, che l’avevano indotta a chiedere aiuto in sede di denuncia». Nel ricostruire i fatti, la Corte di appello «ha escluso che fossero ricollegabili alle aggressioni verbali dell’imputato verso la madre le consegne delle modiche somme di denaro da parte di quest’ultima. Conseguenzialmente, ha ritenuto di riqualificare la contestazione di estorsione consumata, come riconosciuta dal giudice di primo grado con riguardo alla condotta di violenza psichica posta in essere dall’imputato nei riguardi della madre, in quella di tentata estorsione posta in essere sempre mediante aggressioni verbali». In ogni caso: «Sulla base della ricostruzione dei fatti, come effettuata dalla Corte territoriale, effettivamente risulta carente la motivazione circa la possibilità di riconoscere la causa di non punibilità di cui all’art. 649 cod. pen., negata dalla Corte distrettuale mediante il richiamo ad un orientamento di legittimità inconferente nel caso di specie, non emergendo in maniera chiara dalle argomentazioni della sentenza impugnata se le richieste di denaro, cui non facevano seguito le consegne, venivano rivolte dall’imputato alla madre mediante sole aggressioni verbali, ovvero anche mediante atti di violenza fisica. Come è noto, infatti, la minaccia o la mera violenza psichica non esclude la configurabilità della causa di non punibilità e della perseguibilità a querela per i reati contro il patrimonio commessi in danno dei prossimi congiunti». Per tali motivi, la sentenza impugnata va annullata con rinvio alla Corte di appello, Sezioni minorenni, in diversa composizione per nuovo esame (Cass. VI Sez. Pen., Sent. 25579/2026).
Pubblicazione 23/2026