Reato di tortura

Linea dura della cassazione con riferimento al reato di tortura nei confronti di anziani ospiti in una casa alloggio. Di fatto, il Tribunale del riesame rigettava l’appello proposto dal Pubblico ministero avverso l’ordinanza del GIP che aveva applicato all’indagata la misura cautelare della custodia in carcere in relazione al reato di maltrattamenti aggravati e al reato di sequestro di persona aggravato posti in essere nei confronti degli anziani ospiti della casa alloggio qui in parola, mentre, appunto, rigettava la richiesta di misura cautelare in relazione al reato di tortura ex art. 613-bis codice penale. Sul punto, il PM ha proposto ricorso per cassazione articolando pertinenti motivi di censura. Ebbene, scrivono i giudici di legittimità, l’ipotesi prevista dal comma 1 ex art. 613-bis cod. pen., integra un reato comune che può essere realizzato da chiunque, potendo «essere commesso solo mediante violenze o minacce gravi oppure agendo con crudeltà», e che l’evento è «integrato dalle acute sofferenze fisiche cagionate alla persona offesa o da un verificabile trauma psichico», pur non necessariamente ricorrendo la circostanza per cui la «vittima abbia subito lesioni, le quali, ove si verifichino, integrano la circostanza aggravante prevista dal comma quarto». Quanto al trauma psichico, «non è richiesto che esso sia durevole, potendo anche trattarsi di trauma a carattere transitorio, il quale però deve essere “verificabile”, nel senso che deve essere provato» anche se non necessariamente attraverso perizia. Dal punto di vista soggettivo, invece, la fattispecie si configura come reato a dolo generico laddove il soggetto passivo è rappresentato dalla chi privato della «libertà personale o affidata alla custodia, potestà, vigilanza, controllo, cura o assistenza dell’agente, ovvero che si trova in condizione di minorata difesa»; per cui il fatto di reato può essere commesso mediante condotte delittuose, anche singola, «da cui deve conseguire, oltre agli eventi tipici (acute sofferenze fisiche o verificabile trauma psichico), anche un trattamento inumano e degradante per la dignità della persona». Sicché, anche nel caso in esame, «sussiste il concorso materiale tra il delitto di maltrattamenti in famiglia e quello di tortura, dovendosi escludere l’assorbimento del primo nel secondo, in ragione delle diversità strutturali fra le due fattispecie»; e nell’ordinanza impugnata non si coglie la suddetta diversità, poiché le persone fragili per età e condizioni di salute, affidate alle cure del soggetto indagato, «sono state offese nella loro dignità, attraverso minacce tanto più gravi in ragione della condizione in cui versavano, nonché attraverso condotte violente che si risolvevano in trattamenti disumani e degradanti (applicare lo scotch alla vita, bloccare i movimenti, gettare a terra la vittima per costringerla a bere l’urina) e ne prostravano la volontà, trasformandole in una res oggetto di accanimento». Talché, l’ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio per nuovo giudizio (Cass., V Sez. Pen., Sent. 3827/2026).

Pubblicazione 11/2026