Lavoratori stranieri

La Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’articolo 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 34/2020, giustappunto in contrasto con l’articolo 3 della Costituzione, nella parte in cui preclude ai cittadini stranieri segnalati nel Sistema d’informazione Schengen (SIS) l’accesso alle procedure di emersione dai rapporti di lavoro irregolari – ciò per il solo fatto di non aver osservato le norme nazionali in materia di ingresso e soggiorno. Infatti, secondo i giudici delle leggi, la norma censurata si palesa irragionevole perché si pone in «contraddizione con le stesse finalità della disciplina in questione, che mira proprio a consentire la regolarizzazione di cittadini stranieri già presenti sul territorio nazionale ma privi di un titolo valido di soggiorno». La norma stessa, di fatto, determina disparità di trattamento tra situazioni identiche poiché da un lato preclude l’accesso a coloro che siano stati segnalati nel suddetto SIS per ingresso o soggiorno irregolare in altro Stato di area Schengen; dall’altro, consente l’accesso a tali procedure a coloro che, presenti sul territorio nazionale senza avere titolo legale al soggiorno, siano entrati direttamente nel nostro Paese. Vi è più, visto che l’attuale disciplina europea del SIS impone agli Stati membri una valutazione individuale dei casi escludendo che la segnalazione sia di per sé vincolante oppure automaticamente ostativa al rilascio o alla proroga di titoli di soggiorno. In tale quadro, la Corte di giustizia UE (sentenza causa C-503/03), ha affermato che benché il principio di leale cooperazione alla base dell’acquis di Schengen (vale a dire la raccolta dei diritti e degli obblighi comuni che costituisce il corpo del diritto dell’Unione) implica che «lo Stato che consulta il SIS tenga debitamente in considerazione gli elementi forniti dallo Stato che ha effettuato la segnalazione», per cui gli Stati contraenti sono comunque tenuti a verificare, «prima di opporre un rifiuto al rilascio del titolo di soggiorno, se la presenza dello straniero segnalato costituisca una minaccia effettiva, attuale e abbastanza grave per un interesse fondamentale della collettività». Per tutti e tali motivi, consegue «che la segnalazione Schengen non soltanto non preclude agli Stati non segnalanti di rilasciare o prorogare un titolo di soggiorno, ma, tutt’al contrario, impone loro una valutazione individuale della posizione del cittadino straniero, al quale potrà essere rilasciato o prorogato il titolo di soggiorno, nonostante la segnalazione, ogni qualvolta non lo si ritenga, in concreto, una minaccia per l’ordine pubblico o la sicurezza pubblica». Alla luce di dette considerazioni, deve essere dichiarata l’illegittimità costituzionale, per contrasto con l’art. 3 Cost., dell’art. 103, comma 10, lettera b), del decreto-legge 34/2020 (Corte Costituzionale, Sentenza 06/2026).

Pubblicazione 10/2026