In materia di adozioni

Nell’attuale contesto giuridico e sociale caratterizzato da una significativa riduzione delle domande, di adozione, il divieto assoluto imposto alle persone singole rischia di «riflettersi negativamente sulla stessa effettività del diritto del minore a essere accolto in un ambiente familiare stabile e armonioso». Sicché, la Consulta ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 29-bis, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184 (Diritto del minore ad una famiglia), nella parte in cui non include le persone singole residenti in Italia fra coloro che possono presentare dichiarazione di disponibilità ad adottare un minore straniero residente all’estero.

Il Tribunale per i minorenni di Firenze ha sollevato, in riferimento agli artt. 2 e 117, primo comma, Cost., quest’ultimo in relazione all’art. 8 CEDU, questioni di legittimità costituzionale degli artt. 29-bis, comma 1, e 30, comma 1, della Legge n. 184 del 1983, nella parte in cui non consentono alla persona non coniugata residente in Italia di presentare domanda per la dichiarazione di idoneità all’adozione internazionale e al giudice di emettere il decreto di idoneità all’adozione internazionale nei confronti della persona non coniugata.

Ebbene, posto che le censure del rimettente mirano a rimuovere l’esclusione della persona singola dall’accesso al giudizio di idoneità a adottare finalizzato a conseguire il relativo decreto di idoneità che dà impulso alla procedura di adozione internazionale, deve ritenersi che il giudizio di legittimità costituzionale possa focalizzarsi sul solo art. 29-bis, comma 1, della legge n. 184 del 1983. Ove, infatti, a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale di tale ultima disposizione, la persona singola venga inclusa fra coloro che hanno i requisiti per presentare la dichiarazione di disponibilità ad adottare e per chiedere l’idoneità all’adozione, il tribunale non potrebbe, sulla base dell’art. 30, comma 1, della stessa legge, emettere un decreto di insussistenza dei requisiti, motivato con lo stato libero del richiedente.

Per cui, i presupposti costitutivi di un vincolo genitoriale non solo, infatti, coinvolgono una pluralità di interessi, ma devono anche essere orientati alla realizzazione dell’interesse del potenziale figlio, cui è inscindibilmente correlato il vincolo genitoriale. D’altro canto, la primaria considerazione dell’interesse del minore (o del concepito o del futuro nato) non comporta che la protezione costituzionale di tale interesse ricomprenda qualunque istanza il legislatore ritenga di riconoscergli. Infatti, le singole esigenze riferite al potenziale figlio vanno anch’esse ponderate tenendo conto di eventuali altre istanze di quest’ultimo, nonché dell’interesse di chi aspira alla genitorialità (Cost. Sentenza 33/2025).

Pubblicazione 12/2025