Uso legittimo del GPS

Con riguardo alla legittima utilizzazione dei risultati dell’attività di pedinamento elettronico mediante apparato GPS installato sull’autoveicolo, i giudici di legittimità hanno più volte ribadito il principio in punto di diritto secondo cui «la localizzazione degli spostamenti tramite sistema di rilevamento satellitare GPS (c.d. pedinamento elettronico) è mezzo di ricerca della prova atipico non implicante un accumulo massivo di dati sensibili da parte del gestore del servizio, sicché le relative risultanze sono utilizzabili senza necessità di autorizzazione da parte dell’Autorità Giudiziaria, non trovando applicazione per analogia la disciplina di cui all’art. 132, comma 3, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e successive modifiche, in tema di tabulati, e neppure i principi affermati dalla sentenza della CGUE del 05/04/2022, C.140/2020, relativa alla compatibilità di “data retention” con le Direttive 2002/58/CE e 2009/136/CE, sul trattamento dei dati personali e la tutela della vita privata nel settore delle comunicazioni».

Al suddetto concetto si aggiunge «che il pedinamento attraverso il sistema di rilevamento satellitare è uno strumento investigativo ricompreso tra i compiti istituzionali di cui la polizia giudiziaria fa legittimo uso e, quindi, pienamente utilizzabile nel processo penale senza necessità di autorizzazione preventiva da parte dell’Autorità Giudiziaria, in quanto non si risolve in una interferenza con il diritto alla riservatezza delle comunicazioni, né in una lesione dell’inviolabilità del domicilio […], ciò in quanto il sistema di localizzazione satellitare registra i movimenti dei mezzi allo stesso modo in cui sarebbero registrati dal personale di polizia giudiziaria nel corso del pedinamento e trasferiti in annotazioni di servizio».

Tuttavia, di verso contrario, ma invano, sono state le argomentazioni difensive, secondo cui «il tracciamento fisico è una intercettazione “in diretta” dei movimenti, situazione che rende il pedinamento elettronico un mezzo investigativo assai più invasivo della attività di positioning connessa al tracciamento di un cellulare», e che «i dati di geolocalizzazione potrebbero essere acquisiti solo previa autorizzazione del Giudice».

Ebbene, chiosa la Corte di legittimità, tutti i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili con conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento nonché, quanto a ciascuno di essi, «valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dai ricorsi (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende» (Corte di Cassazione, Seconda Sezione Penale, Sentenza 27513/2025).

Pubblicazione 27/2025