Carcere e rieducazione

Il giudizio sul percorso rieducativo rispetto alla valutazione positiva del periodo di carcerazione del condannato deve tenete debitamente conto dei nuovi delitti eventualmente consumati. Sicché, «il comportamento del condannato, posto in essere dopo il ritorno in libertà, quando venga considerato quale espressione di una non effettiva partecipazione alla precedente opera di rieducazione, può giustificare retroattivamente il diniego del beneficio in relazione alla detenzione in espiazione». Perciò, è «ragionevole la motivazione dell’ordinanza, che nota circostanze specificamente valorizzate per giustificare il diniego del beneficio (omissis). In particolare, è assorbente rilevare, a parte ogni considerazione sugli altri argomenti espressi nell’ordinanza, che essa pone in luce che l’interessato è stato condannato per reati, anche gravi» (Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza 41358/2021 - Presidente SIANI; Relatore MANCUSO).

Pubblicazione n. 05 del 28.11.2023