Detenzione domiciliare speciale

Il Magistrato di sorveglianza nel decidere sull’istanza di ammissione urgente alla detenzione domiciliare speciale avanzata da un condannato con pena residua superiore ai quattro anni di reclusione, padre di una figlia minore di anni dieci, all’accudimento della quale la madre sarebbe impossibilitata per ragioni di salute, sollevava questione di legittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies della Legge 354/1975 (Norme sull’ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), in quanto la norma non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza che può disporre l’applicazione provvisoria della misura. Ebbene, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 47-quinquies, commi 1, 3 e 7, della Legge 354/1975, «nella parte in cui non prevede che, ove vi sia un grave pregiudizio per il minore derivante dalla protrazione dello stato di detenzione del genitore, l’istanza di detenzione domiciliare può essere proposta al magistrato di sorveglianza, che può disporre l’applicazione provvisoria della misura, nel qual caso si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’art. 47, comma 4, della medesima legge» (Corte Costituzionale, Sentenza 30/2022 - Presidente AMATO; Redattore PETITTI).

Pubblicazione 06 del 28.11.2023