Atteso che il licenziamento del lavoratore per scarso rendimento, inteso come giustificato motivo soggettivo, presuppone sempre la dimostrazione di un notevole inadempimento da parte del medesimo, è sempre legittimo il licenziamento del lavoratore per scarso rendimento «qualora sia provata, sulla scorta della valutazione complessiva dell’attività resa dal lavoratore stesso ed in base agli elementi dimostrati dal datore di lavoro, una evidente violazione della diligente collaborazione dovuta dal dipendente - ed a lui imputabile - in conseguenza dell’enorme sproporzione tra gli obiettivi fissati dai programmi di produzione per il lavoratore e quanto effettivamente realizzato nel periodo di riferimento, tenuto conto della media attività tra i vari dipendenti ed indipendentemente dal conseguimento di una soglia minima di produzione» (Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, Ordinanza 9453/2023 - Presidente DORONZO; Relatore CASO).
Pubblicazione n. 32 del 28.11.2023