Con ricorso e motivi aggiunti depositati in atti, gli esercenti la responsabilità genitoriale sul figlio minore hanno impugnato dinnanzi il Tribunale Amministrativo Regionale i provvedimenti disciplinari emessi nei confronti del medesimo figlio, in particolare con riguardo all’allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell’anno scolastico, nonché esclusione dello scrutinio finale, irrogati in conseguenza dei gravi atti commessi nei confronti di un compagno di scuola. Ebbene, atteso che nel sito internet istituzionale della scuola risulta pubblicato sia il “Regolamento di Istituto”, sia le “Norme generali di comportamento” con l’individuazione delle sanzioni irrogabili nell’eventualità della loro trasgressione, nel caso in esame ravvisata la commissione di fatti astrattamente configurabili come reato e lesivi della dignità della persona umana (violenza privata o sessuale), con valutazione che non appare viziata da profili di irragionevolezza, anche in considerazione del pericolo di reiterazione delle condotte nei confronti degli altri studenti, discende l’infondatezza delle argomentazioni difensive con conseguente legittimità della sanzione dell’allontanamento del minore fino alla fine dell’anno scolastico ed accompagnata dall’esclusione dallo scrutinio finale (Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione Prima, Sentenza 90/2023 - Presidente POTENZA; Estensore DE GRAZIA).
Pubblicazione n. 31 del 28.11.2023