Esame di Stato annullato

Il caso giudiziario oggi trattato riguarda il provvedimento con cui la Commissione nominata per l’esame di stato annullava la prova scritta in corso di svolgimento da parte di una studentessa sorpresa ad utilizzare lo smartphone, per cui escludendola dalle prove successive.

In sede di ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, la ricorrente sosteneva di essere stata ingiustamente colpita dalla sanzione in quanto da un lato non aveva neppure iniziato la stesura del tema, dall’altro perché lo smartphone in suo possesso era spento. Inoltre – dopo aver ottenuto la sospensione della sanzione attraverso l’accoglimento dell’istanza cautelare –, segnalava l’esito positivo dell’esame per dimostrare il «possesso delle competenze richieste per il conseguimento del titolo finale, oltre all’effettiva capacità di sostenere le prove senza aiuti». Produceva poi un certificato psicologico attestante un rapporto simbiotico con la madre, che in occasione di distacco dalla stessa potrebbe causare «attacchi d’ansia, invece evitabili con il possesso di due telefoni cellulari che assicurerebbero il mantenimento di un persistente “contatto con il simbionte”».

Ebbene – sentenziano i giudici contrariamente al giudizio cautelare –, non può essere accolta la tesi della ricorrente «secondo cui il positivo superamento delle prove d’esame ad opera della studentessa determinerebbe l’assorbimento del precedente provvedimento lesivo e la conseguente improcedibilità dell’impugnativa, o addirittura la cessazione della materia del contendere»; anche perché «la studentessa veniva sorpresa, durante la prova, con il telefono in mano accesso e nell’atto di utilizzarlo, dopo averne precedentemente consegnato un altro alla Commissione».

Riguardo invece al fatto che lo smartphone non avrebbe recato alcuna utilità alla ricorrente perché non aveva neppure iniziato a scrivere, «la norma sanzionatoria non subordina l’esclusione dall’esame del candidato alla concreta prova dell’utilità del contributo dello smartphone all’elaborato, ma si limita a punirne l’utilizzo, sicuramente integrato dal maneggiamento di tale dispositivo». Del resto, una diversa formulazione depotenzierebbe «l’effetto dissuasivo della norma, aprendo il varco a valutazioni delle Commissioni eccessivamente discrezionali e potenzialmente discriminatorie nei confronti degli stessi studenti». Così come nemmeno «possono scriminare in senso favorevole alla studentessa le considerazioni circa il suo brillante curriculum, perché diversamente opinando si finirebbe nella sostanza per giustificare l’utilizzo dei dispositivi elettronici esclusivamente da parte dei candidati più preparati». Per tali motivi, il ricorso è stato respinto (TAR Umbria, Sezione Prima, Sentenza 630/2025).

Pubblicazione 23/2025