In materia di procedibilità nei confronti dell’imputato, anche nei casi in cui la sua irreversibile incapacità di partecipare coscientemente al processo discenda da patologie fisiche e non mentali, la Corte Costituzionale ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 72-bis, comma 1, del codice di procedura penale, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; in via consequenziale, l’illegittimità costituzionale dell’art. 70, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce all’infermità «mentale», anziché a quella «psicofisica»; nonché l’illegittimità costituzionale dell’art. 71, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico»; ed illegittimità costituzionale dell’art. 72, comma 1, cod. proc. pen., nella parte in cui si riferisce allo stato «di mente», anziché a quello «psicofisico» e, nel comma 2, nella parte in cui si riferisce allo stato «mentale», anziché a quello «psicofisico» (Corte Costituzionale, Sentenza 65/2023 - Presidente SCIARRA; Redattore PETITTI).
Pubblicazione n. 33 del 28.11.2023