Concorsi e carichi pendenti

Con sentenza depositata il 23 gennaio 2024, è stata dichiarata l’illegittimità costituzionale dell’articolo 8, comma 3, Legge regionale Puglia 3 aprile 1995, n. 14, riguardo il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea, nella parte in cui prevede che la dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, obbligatoriamente allegata alla domanda di ammissione all’esame d’idoneità all’esercizio dei servizi di taxi e di noleggio con conducente, attesti «l’assenza di carichi pendenti»; nonché dichiarata inammissibile la questione di legittimità costituzionale della medesima norma sollevata con riferimento all’art. 117, terzo comma, della Costituzione. Infatti, scrivono i giudici delle leggi: «la disposizione regionale sospettata condiziona all’assenza di carichi pendenti l’ammissione all’esame d’idoneità professionale, il cui superamento è funzionale all’iscrizione nel ruolo dei conducenti e al conseguimento della licenza per l’esercizio del servizio di taxi e dell’autorizzazione all’esercizio del servizio di NCC. In questi termini, essa impedisce la partecipazione al suddetto esame in virtù della mera pendenza di un qualsiasi carico penale (...) ogni ipotesi di reato prevista dalla legislazione, una volta oggetto d’imputazione, finisce, quindi, per determinare tale effetto ostativo». Sicché: «Il vulnus al principio di proporzionalità, in tal caso, non attiene alla legittimità del fine che il legislatore regionale sembra essersi prefissato, che, in astratto, potrebbe apparire funzionale a garantire un adeguato svolgimento di servizi pubblici, quali quelli di taxi e di NCC, che si svolgono a stretto contatto con gli utenti. Riguarda, piuttosto, il macroscopico difetto, in concreto, di una connessione razionale tra il mezzo predisposto dal legislatore pugliese e il fine che questi intende perseguire, perché la disposizione censurata finisce per intercettare, con effetto ostativo, una vastissima gamma di possibili violazioni alla legislazione penale che nulla hanno a che vedere con l’affidabilità dei soggetti che ambiscono ad essere ammessi all’esame in questione. Qualsiasi ipotesi di reato, infatti, impedisce, contrassegnando la persona con un abnorme stigma sociale, la possibilità di svolgere un’attività lavorativa quale quella in oggetto» (Corte Costituzionale, Sentenza 8/2024 - Presidente: Barbera; Redattore: Antonini).

Pubblicazione n. 09 del 29.01.2024