Trattamento dati personali

La Corte di giustizia dell’Unione europea si è espressa circa il fatto che “le autorità di polizia non possono conservare, senza altro limite temporale se non quello del decesso dell’interessato, dati biometrici e genetici riguardanti tutte le persone che abbiano subito una condanna penale definitiva per un reato doloso”. Il caso ha riguardato la Bulgaria, dove un cittadino, prima iscritto nel registro di polizia nell’ambito di alcune indagini poi processato e condannato, dopo aver scontato la pena e beneficiato della riabilitazione ha chiesto di essere cancellato dal suddetto registro. Sicché, visto il rigetto dell’istanza, la magistratura bulgara, investita del ricorso, ha sottoposto alcune questioni alla CGUE, i quali giudici hanno concluso che l’art. 4, par. 1, lett. c) ed e), della Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativa alla protezione delle persone fisiche riguardo al trattamento di dati personali da parte delle autorità competenti ai fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di detti dati, in combinato disposto con gli artt. 5, 10, 13, par. 2, lett. b), 16, par. 2 e 3, di tale direttiva, nonché artt. 7 e 8 della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea, deve essere interpretato nel senso che «osta a una normativa nazionale che prevede la conservazione da parte delle autorità di polizia a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati o esecuzione di sanzioni penali, di dati personali, in particolare di dati biometrici e genetici, riguardanti persone che hanno subito una condanna penale definitiva per un reato doloso perseguibile d’ufficio, fino al decesso della persona interessata, anche in caso di riabilitazione di quest’ultima, senza porre a carico del titolare del trattamento l’obbligo di esaminare periodicamente se tale conservazione sia ancora necessaria, né riconoscere a detta persona il diritto alla cancellazione di tali dati, dal momento che la loro conservazione non è più necessaria rispetto alle finalità per le quali sono stati trattati, o, eventualmente, il diritto alla limitazione del loro trattamento» (Corte di giustizia dell’Unione europea, Grande Sezione, Sentenza 30 gennaio 2024).

Pubblicazione n. 10 del 05.02.2024