Con riferimento alle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza interna agli istituti penitenziari nell’ambito della gestione dei procedimenti disciplinari nei confronti del personale in servizio, la nota n. 0150735.U (30/03/2026) del Dipartimento dell’Amministrazione Penitenziaria, qui in estratto nelle parti salienti – con richiamo ai principi sanciti dal Regolamento UE 2016/679 (GDPR), recepito nel nostro ordinamento dal D.Lgs. 101/2028, apportando quindi modifiche al D.Lgs. 196/2003 in materia di protezione dei dati personali –, ha puntualizzato che alla luce della normativa vigente e degli orientamenti giurisprudenziali in tema di divieto di controllo a distanza dell’attività dei lavoratori, le «finalità connesse alla gestione degli impianti di videosorveglianza in ambito penitenziario, queste non sono rivolte (e mai potrebbero) al controllo della gestione ex se, ma alla vigilanza per la sicurezza di siti sensibili, data la caratteristica propria dei luoghi ove sono allocati i sistemi di rilevazione. L’impiego della legittima un controllo a carattere continuativo, va, ancor più rigorosamente, bilanciato con la tutela dei diritti fondamentali di chi è ivi ristretto e di chi vi opera quotidianamente e, in tal senso, devono intervenire io principi generali, poc’anzi accennati, di necessità, proporzionalità e minimizzazione del trattamento dei dati». Prosegue la Circolare: «L’applicazione di tali principi permea anche l’ambito disciplinare, potendosi escludere, ordinariamente, l’utilizzo delle immagini riprese dai sistemi di videosorveglianza per fini di diretto controllo sullo svolgimento dell’attività lavorativa degli operatori penitenziari». Sul punto è stato richiamato il parere del Consiglio di Stato 454/2024, Sezione Prima, Adunanza di Sezione del 27/03/2024, redatto proprio sulla legittimità o meno di un procedimento disciplinare a carico di un appartenente al Corpo di Polizia penitenziaria che si assumeva basarsi anche sull’uso delle riprese del sistema di videosorveglianza carcerario. Come si legge nel suddetto parere, nel processo penale, dove è a rischio la libertà personale dell’imputato o dell’indagato, «si giustificano le più stringenti limitazioni in ordine all’acquisizione della prova, in deroga al principio fondamentale della ricerca della verità materiale, che invece connatura il procedimento disciplinare (specie se a carico di un appartenente alle Forze di polizia), nel quale, è opportuno evidenziare, sono in gioco più interessi generali: quello ad un accertamento dei fatti tale da garantire la pienezza del contraddittorio, quello ad un adeguato grado di partecipazione da parte dell’incolpato, e quello pubblico a che le funzioni di polizia siano affidate e svolte in modo da conservare la loro essenziale credibilità». In conclusione, le riprese dei sistemi di videosorveglianza non possono essere utilizzate, ex se, con finalità di controllo dell’agire del personale in servizio.
Pubblicazione 21/2026