È costituzionalmente illegittimo l’art. 4, co. 2, legge 319/1980 (Compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria), nella parte in cui per le vacazioni successive alla prima dispone la liquidazione di un onorario inferiore a quello stabilito per la prima vacazione.
Nel caso in esame, il Tribunale di Firenze censurava, in riferimento agli artt. 3 e 111 della Costituzione, l’art. 4, secondo comma, della legge n. 319 del 1980, la determinazione dei compensi spettanti ai periti, ai consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite a richiesta dell’autorità giudiziaria, dove prevede per le vacazioni successive alla prima un onorario inferiore a quello stabilito per la prima anche ove si tratti di previsioni tariffarie non più adeguate al costo della vita a norma dell’art. 54 del d.P.R. n. 115 del 2002; nonché art. 50, comma 3, dello stesso d.P.R. n. 115 del 2002, nella parte in cui stabilisce che le tabelle relative agli onorari a tempo individuino il compenso orario, eventualmente distinguendo tra la prima e le ore successive.
Ebbene, lo “scarto significativo” tra la prima vacazione e le successive – quale che ne fosse, in origine, il fondamento – accentua, nel descritto contesto, l’assoluta sproporzione tra l’entità del compenso da riconoscersi all’ausiliare e il valore della sua prestazione.
Tale assoluta sproporzione finisce con il ridondare in manifesta irragionevolezza rispetto al pur legittimo scopo perseguito di contenimento dei costi del processo, in quanto trascura l’esigenza primaria – che, invece, ha caratterizzato la legislazione di riferimento sino alla legge n. 1426 del 1956, la quale ancora distingueva gli onorari “a tempo” avendo riguardo al titolo di studio dell’ausiliare del magistrato – di una prestazione qualitativamente adeguata rispetto all’importanza del munus publicum conferito.
Invero, scrivono i giudici della Corte Costituzionale, l’istituto della vacazione, in realtà, non è più normato nella novellata disciplina degli onorari a tempo, ormai interamente affidata, insieme a quella degli onorari fissi e variabili, alla previsione tabellare (Cost. Sentenza 16/2025).
Pubblicazione 07/2025