In materia di pagamento del collaboratore del Consulente Tecnico ausiliario del giudice, è escluso che l’Ufficio possa dar seguito al pagamento diretto del collaboratore di cui si sia avvalso il Consulente Tecnico d’Ufficio designato.
Il quesito posto era volto a chiarire, laddove il consulente tecnico d’ufficio sia stato autorizzato ad avvalersi di un collaboratore ai sensi dell’art. 56 d.P.R. n. 115 del 2002, se “l’ufficio possa procedere al pagamento autonomo della fattura emessa dal collaboratore”.
Ebbene, per gli aspetti procedurali deve confermarsi che “ove il consulente tecnico sia stato autorizzato dal giudice ad avvalersi dell’ausilio di altri prestatori d’opera per attività strumentale rispetto ai quesiti posti con l’incarico, la spesa per l’opera dell’ausiliare va inclusa, in base all’art. 56, commi 3 e 4, del d.P.R. n. 115 del 2002, tra quelle di cui il giudice dispone il rimborso a favore del consulente tecnico, potendosi procedere alla liquidazione di un autonomo compenso a favore dell’ausiliare solo quando il giudice abbia conferito a quest’ultimo uno specifico incarico, in considerazione dell’autonomia delle prestazioni al medesimo richieste” (in tali termini Cass., sez. II civile, 28/02/2017, n.5204); ragione per cui, è escluso che l’Ufficio possa dar seguito al pagamento diretto del collaboratore di cui si sia avvalso il consulente tecnico d’ufficio (anche ove quest’ultimo sia sprovvisto di partita IVA), laddove l’incarico sia stato conferito al collaboratore non già dal giudice, bensì dal consulente su autorizzazione del giudice (Dipartimento Affari di Giustizia. Direzione Generale Affari Interni. Servizi relativi alla Giustizia Civile. Provvedimento 2 gennaio 2025 - Rimborso delle spese sostenute dall’ausiliario del magistrato per le attività strumentali svolte dal collaboratore di cui sia stato autorizzato ad avvalersi - Rif. Prot. DAG n. 219793E del 29 ottobre 2024 - Risposta a quesito della Corte d’appello di L’Aquila).
Pubblicazione 06/2025