Il caso oggi in esame riguarda il provvedimento con cui la Commissione provinciale della Provincia di Perugia per la formazione e la conservazione dei ruoli dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, ha respinto la domanda proposta dall’interessato finalizzata a sostenere l’esame per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti dei suddetti veicoli.
Il rigetto fondava sul presupposto che il medesimo istante era privo del «requisito della residenza in uno dei Comuni della Regione dell’Umbria», così come previsto dalla normativa regionale e dal Regolamento provinciale in materia.
Ebbene, l’interessato, presentato ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, ha denunciato l’illegittimità del gravato diniego e della previsione del Regolamento provinciale derivata dalla illegittimità della previsione legislativa regionale laddove richiede, appunto, il requisito della residenza in uno dei Comuni della Regione Umbria, non previsto invece dalla legge quadro nazionale e dunque «in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost. e con la normativa europea, nello specifico con l’art. 49 TFUE e l’art. 14 della direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 12 dicembre 2006, n. 2006/123/CE».
Sicché, nelle more dell’istruttoria, la Corte costituzionale (Sentenza 183/2024) si pronunciava proprio sul punto qui in narrativa, ovvero dichiarava «l’illegittimità costituzionale dell’art. 6, comma 1, lett. i), della legge della Regione Umbria 14 giugno 1994, n. 17» giacché, tra l’altro, «l’addizione del requisito della residenza in uno dei comuni dell’Umbria […] rischia di escludere dal suddetto ruolo anche aspiranti che, pur non in possesso di tale requisito, presentino caratteristiche di professionalità, onorabilità e conoscenza del territorio magari in grado più elevato rispetto ai residenti».
Per tali motivi, alla luce della richiamata pronuncia della Corte costituzionale, hanno trovato accoglimento le censure del ricorrente e dunque del «gravato provvedimento di non ammissione all’esame per l’iscrizione nel ruolo dei conducenti di veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, che pone l’assenza del richiamato requisito della residenza in uno dei Comuni della Regione a fondamento del diniego», con condanna dell’Ente pubblico anche al pagamento delle spese del giudizio (TAR Umbria, Sezione Prima, Sentenza 663/2025).
Pubblicazione 26/2025