Fumus di incapacità

In tema di capacità dell’imputato a stare in giudizio, il giudice, stando all’interpretazione costituzionalmente orientata dell’espressione “se occorre”, contenuta nella previsione dell’art. 70, comma 1 del Codice di procedura penale, può non procedere ad approfondimento specialistico solo se si convinca autonomamente dello stato di incapacità; diversamente, a fronte di un fumus di incapacità del soggetto, non può negare l’indagine peritale senza rendere idonea e convincente la motivazione in termini di diniego.

Nel caso in esame, l’interessato, condannato in primo grado alla pena di mesi otto di reclusione ed euro seicento di multa per il reato di ricettazione di biglietti della lotteria “gratta e vinci” provento di furto, aveva proposto specifico motivo di appello con il quale chiedeva la concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena a causa del suo stato di salute psichica, e dunque, sosteneva, della capacità di stare in giudizio in quanto affetto da un grave disturbo della personalità con difficoltà relazionali.

Difatti, dal fascicolo processuale, risulta che l’imputato aveva prodotto documentazione proveniente da un centro di salute mentale pubblico circa proprio detto stato di salute, con accertata invalidità totale tale da necessitare di accompagnamento giacché non ritenuto idoneo allo svolgimento di atti della vita quotidiana, giustappunto, certificato dall’INPS in ragione di disturbi della personalità di tipo relazionale; elementi che tuttavia la Corte di appello non riteneva particolarmente persuasivi e dunque tali da poter accogliere la richiesta di perizia avanzata dalla difesa. Sicché, nel merito, insiste la difesa, sussisteva quantomeno in astratto un fumus di incapacità da esplorare attraverso un accertamento peritale.

Per detti motivi, richiamando consolidata giurisprudenza, i giudici di legittimità hanno annullato la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello (Cass. II Sez. Pen. Sent. 31306/2025).

Dispositivo ex art. 70, co. 1, C.p.p. Accertamenti sulla capacità dell’imputato.
1. Quando non deve essere pronunciata sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere e vi è ragione di ritenere che, per infermità mentale sopravvenuta al fatto, l’imputato non è in grado di partecipare coscientemente al processo, il giudice, se occorre, dispone anche di ufficio, perizia.

Pubblicazione 35/2025