Il caso oggi trattato richiama il disposto ex art. 219, co. 1, cod. pen.: “Il condannato, per delitto non colposo [...], a una pena diminuita per cagione di infermità psichica [...], o di cronica intossicazione da alcool o da sostanze stupefacenti, ovvero per cagione di sordomutismo, è ricoverato in una casa di cura e di custodia per un tempo non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non è inferiore nel minimo a cinque anni di reclusione”; nonché il comma 3: “Se si tratta di un altro reato, per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, e risulta che il condannato è persona socialmente pericolosa, il ricovero in una casa di cura e di custodia è ordinato per un tempo non inferiore a sei mesi; tuttavia il giudice può sostituire alla misura del ricovero quella della libertà vigilata [...]. Tale sostituzione non ha luogo, qualora si tratti di condannati a pena diminuita per intossicazione cronica da alcool o da sostanze stupefacenti”.
Ebbene, la difesa dell’interessato proponeva ricorso per cassazione giacché condannato alla pena di giustizia per il reato di danneggiamento aggravato, adducendo unico motivo di doglianza, con riferimento proprio all’applicazione della misura di sicurezza del ricovero in REMS (Residenze per l’Esecuzione delle Misure di Sicurezza).
Assumeva, la difesa, che la norma qui in esame «consentiva l’applicazione della misura di sicurezza dell’assegnazione a una casa di cura e di custodia nel caso di infermità parziale, ma solo nell’ipotesi di condanna a una pena non inferiore a un anno, quando la pena stabilita dalla legge non era inferiore nel minimo a cinque anni, laddove nel caso di specie la pena in concreto inflitta era di mesi quattro di reclusione».
Il ricorso è stato dichiarato infondato.
Infatti, «l’imputato è stato ritenuto socialmente pericoloso dal perito nominato nel corso del processo, sicché in tal caso l’applicazione della detta misura di sicurezza vede quale presupposto esclusivamente la condanna per un reato per il quale la legge stabilisce la pena detentiva, presupposto nella specie sussistente, essendo stato [...] condannato per il reato di danneggiamento aggravato», seppur con riduzione di pena in appello rispetto a quella inflitta in primo grado.
Pertanto, alla luce di tutti i motivi, il ricorso è stato rigettato ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali (Cass. II Sez. Pen. Sent. 33804/2025).
Pubblicazione 34/2025