Secondo una recente pronuncia della Corte di Giustizia dell’Unione Europea (CGUE), la raccolta di dati biometrici da parte di un’autorità di polizia nell’ambito di un’indagine penale può essere giustificata solo se strettamente necessaria, nel senso che il rilievo segnaletico non può essere imposto sistematicamente ma deve essere chiaramente motivato, pena l’annullamento della sanzione penale prevista per il rifiuto di sottoporvisi. I fatti di causa. Nel 2020 un cittadino fu sottoposto a fermo di polizia nella città di Parigi per ribellione, in quanto accusato di aver organizzato una manifestazione senza preavviso; ma durante il suddetto fermo di polizia il cittadino si rifiutò di sottoporsi al rilievo segnaletico del tipo dattiloscopico e fotografico. Tale sua decisione/condotta non collaborativa gli costò una condanna ad una pena pecuniaria di Euro 300 per aver appunto rifiutato di sottoporsi alle operazioni di rilievo segnaletico da inserire nell’archivio di polizia delle persone sospettate di delitti. Ebbene, l’interessato ha contestato la sua colpevolezza sostenendo che la normativa francese applicabile non era conforme alla normativa europea in materia di protezione dei dati personali in ambito penale, ciò richiamando la Direttiva (UE) 2016/680 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, relativa alla protezione delle persone fisiche con riguardo proprio al trattamento dei dati personali da parte delle autorità competenti a fini di prevenzione, indagine, accertamento e perseguimento di reati oppure esecuzione di sanzioni penali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Direttiva che peraltro ha abrogato la decisione quadro 2008/977/GAI del Consiglio. Sicché, in tale contesto la Corte d’appello di Parigi ha adito la Corte GUE chiedendo se il diritto dell’Unione europea consenta alle autorità nazionali di effettuare sistematicamente rilievi dattilografici e fotografici su qualsiasi persona sospettata di un reato, senza dover giustificare tale misura caso per caso; chiedendo al contempo se una persona possa essere perseguita penalmente per aver rifiutato di sottoporvisi anche qualora non venga infine perseguita penalmente per il reato di cui era sospettata. Tanto premesso, la Corte GUE (Quinta Sezione, Sentenza 19 marzo 2026) ricorda che i dati biometrici rientrano tra i dati personali sensibili ai sensi del diritto dell’Unione, il che impone una protezione rafforzata e dunque il loro trattamento è autorizzato solo se strettamente necessario nonché se esistono garanzie adeguate per i diritti e le libertà dell’interessato, sul punto richiamando l’articolo 10 della Direttiva 2016/680, la quale stabilisce le norme che disciplinano il trattamento dei dati più sensibili, come le impronte digitali, le immagini facciali o le informazioni genetiche. Sulle spese del giudizio, nei confronti delle parti nel procedimento principale la causa costituisce un incidente sollevato dinanzi al giudice nazionale, cui spetta quindi statuire sulle spese.
Pubblicazione 15/2026