Custodia di animali

Il caso in esame ha riguardato un soggetto condannato per il reato di lesioni colpose gravi nei confronti di un ciclomotorista al quale il cane dell’imputato aveva attraversato la strada facendolo cadere rovinosamente a terra. Ebbene, «la posizione di garanzia assunta dal detentore di un cane impone l’obbligo di controllare e di custodire l’animale adottando ogni cautela per evitare e prevenire le possibili aggressioni a terzi anche all’interno dell’abitazione (omissis) laddove la pericolosità del genere animale non è limitata esclusivamente ad animali feroci ma può sussistere anche in relazione ad animali domestici o di compagnia quali il cane, di regola mansueto così da obbligare il proprietario ad adottare tutte le cautele necessarie a prevenire le prevedibili reazioni dell’animale». Sicché, «l’insorgere della posizione di garanzia relativa alla custodia di un animale prescinde dalla nozione di appartenenza (omissis), atteso che l’obbligo di custodia sorge ogni qualvolta sussista una relazione anche di semplice detenzione tra l’animale e una data persona» (Corte di Cassazione, Sezione Quarta Penale, Sentenza 14189/2021 – Presidente PICCIALLI; Relatore BELLINI).

Pubblicazione n. 01 del 28.11.2023