Il reato di estorsione, previsto dall’articolo 629 del Codice penale, presuppone che il soggetto agente “mediante violenza o minaccia, costringendo taluno a fare o ad omettere qualche cosa, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno”. Cosicché, «quanto alla sussistenza degli elementi strutturali del delitto di estorsione, deve rilevarsi come risulti pacifico nel caso di specie che vi sia stata la coartazione del soggetto passivo che - in quanto ministro di culto - era messo nella sostanziale impossibilità di svolgere la sua funzione dalle (interessate) attività di disturbo del (omissis) che - ben conoscendo la presenza di simili condotte perpetrate anche da parte di altro coimputato - aveva avuto facile gioco nell’ottenere un corrispettivo per la cessazione delle proprie gridate esibizioni» (Corte di Cassazione, Sezione Seconda Penale, Sentenza 11949/2021- Presidente GALLO; Relatore TUTINELLI).
Pubblicazione n. 02 del 28.11.2023