Non è consentito al detenuto in regime differenziato utilizzare la posta elettronica per corrispondere col proprio difensore. Infatti, nel caso specifico, non può «configurarsi alcuna violazione di norme primarie o secondarie, nemmeno sotto il profilo di una ipotetica disparità di trattamento riservata ai detenuti sottoposti al regime detentivo ordinario», poiché, prescindendo che la possibilità per i detenuti comuni di fare ricorso a tale strumento è stata solo prospettata nel ricorso senza che sia stata indicata la fonte normativa e la circostanza fattuale, va in ogni caso osservato che il riconoscimento di tale facoltà sarebbe riconducibile ad una astratta opportunità offerta dall’Amministrazione penitenziaria a beneficio dei detenuti assoggettati al regime ordinario, per mezzo di una «non meglio specificata attività di talune cooperative sociali, ovviamente non suscettibili di alcun coinvolgimento in caso di detenuti ristretti in regime di art. 41-bis Ord. penit., rispetto ai quali sono massime le esigenze di controllo al fine di evitare pericolosi contatti con l’ambiente esterno» (Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza 17084/2021 - Presidente SANDRINI; Relatore RENOLDI).
Pubblicazione n. 12 del 28.11.2023