Sostituzione di persona

I giudici di legittimità hanno ribadito il principio secondo cui «la descrizione di un profilo poco lusinghiero sul social network evidenzia sia il fine di vantaggio, consistente nell’agevolazione delle comunicazioni e degli scambi di contenuti in rete, sia il fine di danno per il terzo, di cui è abusivamente utilizzata l’immagine», con la conseguenza che gli utilizzatori del servizio sono «tratti in inganno sulla disponibilità della persona associata all’immagine». Inoltre, il profilo social della «persona offesa, in cui l’immagine stessa era postata, non può, infatti, qualificarsi come un luogo virtuale pubblico, in quanto protetto da particolari misure atte a non consentirne l’accesso se non a persone previamente selezionate dal titolare del profilo stesso» (Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza 12062/2021 - Presidente PEZZULLO; Relatore SCORDAMAGLIA).

Pubblicazione n. 11 del 28.11.2023