Invalidità e carcere

A fronte di una richiesta di differimento dell’esecuzione della pena o di detenzione domiciliare per gravi ragioni di salute, all’esito della valutazione dei fatti, il «giudice deve operare un bilanciamento di interessi tra le esigenze di certezza e indefettibilità della pena, nonché di prevenzione e di difesa sociale, da una parte, e la salvaguardia del diritto alla salute e ad un’esecuzione penale rispettosa dei criteri di umanità, dall’altra, al fine di individuare la situazione cui dare la prevalenza». Per cui, ai fini dell’accoglimento di un’istanza di differimento facoltativo dell’esecuzione della pena detentiva per gravi motivi di salute, non è necessaria una incompatibilità assoluta tra la patologia e lo stato di detenzione, ma «occorre pur sempre che l’infermità o la malattia siano tali da comportare un serio pericolo di vita, o da non poter assicurare la prestazione di adeguate cure mediche in ambito carcerario, o, ancora, da causare al detenuto sofferenze aggiuntive ed eccessive, in spregio del diritto alla salute e del senso di umanità al quale deve essere improntato il trattamento penitenziario» (Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza 26272/2021 - Presidente SANTALUCIA; Relatore DI GIURO).

Pubblicazione n. 03 del 28.11.2023