Permesso di soggiorno

L’odierna vicenda riguarda il decreto emesso dal Questore relativamente al rigetto dell’istanza di rinnovo del permesso di soggiorno avanzata da un cittadino straniero residente nel nostro Paese ed impiegato con contratto di lavoro subordinato. Il diniego è stato motivato sulla base della condanna in ordine al reato di atti persecutori dal soggetto commessi in danno di una connazionale con la quale aveva intrattenuto una relazione sentimentale, nonché in danno della figlia di lei. Ebbene, «le esigenze familiari genericamente invocate dal ricorrente non possono che considerarsi recessive a fronte delle condotte violente e pericolose da lui commesse». Infatti, «nel bilanciamento di interessi contrapposti e inconciliabili (omissis) la scelta operata dalla Questura è frutto di una valutazione di merito la cui irragionevolezza non è stata dimostrata e che, anzi, appare del tutto legittima alla luce dei comportamenti criminosi che il ricorrente (omissis) ha proseguito anche dopo la prima sentenza di condanna». Parimenti recessive sono sia «le esigenze lavorative del ricorrente, atteso che la permanenza dello straniero in Italia è subordinata dal legislatore all’assenza di circostanze ostative codificate, che nel caso in esame invece sussistono, ovvero è fatta dipendere dalla presenza di circostanze giustificative quali, appunto, i legami familiari dello straniero in Italia, che invece non sussistono»; sia le sue esigenze di salute, le cui cure possono adeguatamente proseguire in patria (Tribunale Amministrativo Regionale per l’Umbria, Sezione Prima, Sentenza 5/2023 - Presidente POTENZA; Estensore GRAUSO).

Pubblicazione n. 29 del 28.11.2023