Concorre nel reato di diffamazione aggravata il blogger che consapevole della presenza di un commento offensivo pubblicato sulla sua piattaforma non lo rimuove quanto prima. Sicché, «inquadrato in fatto la figura dell’amministratore del blog come soggetto che gestisce un mezzo che consente a terzi di interagire in esso tramite la pubblicazione anche in forma anonima di contenuti, commenti, considerazioni o giudizi e che il blog, pur essendo strumento di informazione non professionale» è comunque «idoneo a divulgare quegli stessi contenuti tra un vasto pubblico di utenti, che hanno, per le stesse caratteristiche del mezzo, la possibilità di accedervi liberamente», ne consegue che «la condotta contestata all’imputato ricade nella previsione incriminatrice del reato di diffamazione aggravata in quanto consumato con strumenti di pubblicità via internet». Su tali presupposti, quindi, anche «l’account personale di facebook diventa una pubblica piazza virtuale aperta al libero confronto, anche se solo tra gli utenti registrati, come in caso di un forum chiuso» (Corte di Cassazione, Sezione Quinta Penale, Sentenza 45680/2022 - Presidente ZAZA; Relatore DE GREGORIO).
Pubblicazione n. 28 del 28.11.2023