Misure di prevenzione

Le misure di prevenzione sono «imposte per fronteggiare il rischio della commissione di reati nei confronti di chi sia ritenuto pericoloso in dipendenza, non necessariamente di condanne o di misure cautelari, ma dello stile di vita». Sicché, «anche negli effetti va osservato che la sospensione delle regole detentive ordinarie riguarda l’esecuzione della pena nei confronti di quei detenuti che manifestino capacità di mantenere collegamenti con le associazioni di appartenenza e di trasmettere ordini e direttive all’esterno del carcere», comportando così «una limitazione dei diritti soggettivi, non già la loro radicale privazione». Ebbene, su tali presupposti, «il regime detentivo differenziato non viene imposto in via automatica a tutti i detenuti che abbiano riportato condanna per determinati titoli di reato, ma selettivamente a coloro di essi che presentino caratteristiche personali e specifiche di pericolosità, legate alla loro appartenenza ad organizzazioni criminali strutturate, distinguendoli dai comuni soggetti sottoposti a pena detentiva». Perciò è da escludersi una «disparità di trattamento, rispetto al sistema delle misure di prevenzione, sotto il profilo dell’adozione del provvedimento impositivo di tale regime o della sua proroga da parte dell’autorità amministrativa, anziché per decisione giudiziale come, invece, previsto per le misure di prevenzione» (Corte di Cassazione, Sezione Prima Penale, Sentenza 5363/2023 - Presidente TARDIO; Relatore CAIRO).

Pubblicazione n. 30 del 28.11.2023