Rapina e vizio di mente

Con riferimento al reato di rapina aggravata posto in relazione al vizio parziale di mente del soggetto agente, è stato dichiarato costituzionalmente illegittimo l’articolo 628, quinto comma, del codice penale, nella parte in cui «non consente di ritenere prevalente o equivalente la circostanza attenuante prevista dall’art. 89 cod. pen., allorché concorra con l’aggravante di cui al terzo comma, numero 3-bis), dello stesso art. 628». Infatti, dal momento che lo scopo sotteso alla norma in esame è «quello di assicurare a talune ipotesi di rapina aggravata – ritenute dal legislatore produttive di particolare allarme sociale – una pena più severa di quella cui condurrebbe, nella generalità dei casi»; e che «la ratio della deroga a tale disciplina in favore dei condannati minorenni non può che sottendere la valutazione, da parte del legislatore, di una più ridotta meritevolezza di pena di chi abbia commesso il fatto essendo ancora minorenne». Inoltre, che «tale ridotta meritevolezza di pena è, d’altronde, presunta in via generale dal legislatore nell’art. 98 cod. pen., ove si dispone la diminuzione della pena sino ad un terzo in tutti i casi in cui il reato sia compiuto da una persona pur ritenuta capace di intendere e di volere, ma di età compresa tra i quattordici e i diciotto anni»; consegue «che non superi lo scrutinio di legittimità costituzionale al metro dell’art. 3 Cost. la scelta del legislatore di non estendere al condannato affetto da vizio parziale di mente la stessa regola derogatoria prevista per il condannato minorenne». Perciò, una volta che «il legislatore abbia ritenuto di prevedere una specifica deroga all’applicazione del meccanismo di computo delle circostanze previsto dall’art. 628, quinto comma, cod. pen. in favore dei minorenni, un imperativo di coerenza, per linee interne al sistema, esige che tale deroga si estenda anche alla posizione, del tutto analoga sotto il profilo che qui rileva, degli imputati affetti da vizio parziale di mente» (Corte Costituzionale, Sentenza 217/2023 - Presidente: Barbera; Redattore: Viganò).

Pubblicazione n. 43 del 15.12.2023