Pena sostitutiva

In ordine al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, disparità di trattamento rispetto ad altri coimputati nel medesimo reato e sostituzione della pena detentiva, la Corte di legittimità ricorda: in primis, il «principio consolidato per cui, in tema di circostanze attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell’art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione». Infatti, nel motivare il diniego della concessione delle attenuanti generiche «non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione», atteso, inoltre, che «il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l’assenza di elementi o circostanze di segno positivo»; in secundis, in tema di determinazione della misura della pena rispetto all’ipotesi di disparità di trattamento tra più soggetti imputati in concorso nello stesso reato, il giudice del merito «non è gravato dell’onere motivazionale di procedere alla valutazione comparativa delle singole posizioni e di motivare in ordine alla eventuale differenziazione delle pene inflitte, spiegando che il trattamento sanzionatorio deve essere definito sulla base di parametri squisitamente individuali»; in terzis, il giudice, nel decidere se applicare una pena sostitutiva o scegliere quale pena applicare, deve «valutare quale sia la pena più idonea alla rieducazione del condannato e se sia possibile, attraverso opportune prescrizioni, prevenire il pericolo di commissione di altri reati», tenuto altresì conto dei precedenti penali del reo che sono «da valutare non tanto nella prospettiva della meritevolezza del beneficio della sostituzione, quanto nella prospettiva dell’efficacia della pena sostitutiva e della possibilità di considerarla più idonea alla rieducazione rispetto alla pena detentiva» (Corte di Cassazione, IV Sez. Pen., Sent. 12331/2024).

Pubblicazione n. 25 del 24.04.2024