IMU non dovuta

È costituzionalmente illegittimo l’art. 9, comma 1, del Decreto Legislativo 14 marzo 2011, n. 23 (Disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale) nella parte in cui non prevede che non sia dovuta l’IMU per gli immobili occupati abusivamente e relativamente ai quali sia stata presentata tempestiva denuncia in sede penale. Infatti, come precisano i giudici delle leggi, la perdita del possesso dell’immobile «assumerebbe un particolare significato alla luce, da un lato, della denuncia agli organi istituzionali da parte del proprietario dell’immobile occupato abusivamente e, dall’altro, dell’inerzia delle autorità preposte al suo sgombero, cosicché sarebbe irragionevole riconoscere al proprietario di un immobile inagibile o inabitabile (eventualmente, a causa della sua inerzia) una riduzione della base imponibile IMU e prevedere, invece, la tassazione integrale a carico del proprietario di un immobile occupato abusivamente per causa non dipendente dalla sua volontà e privo di strumenti di tutela giuridica per recuperarne il possesso». Inoltre, la disposizione normativa censurata «sarebbe in contrasto anche con l’art. 42, secondo comma, Cost. e con l’art. 1 Prot. addiz. CEDU, i quali garantiscono e tutelano la proprietà privata, perché quest’ultima dovrebbe attribuire l’esercizio di azioni a tutela della proprietà o del possesso, ivi incluso l’intervento della forza pubblica per lo sgombero dell’immobile e per di più non sarebbe consentito alla pubblica amministrazione trarre vantaggio da propri comportamenti illeciti». Pertanto, «indipendentemente dalla nozione di possesso cui debba farsi riferimento a proposito dell’IMU, è irragionevole affermare che sussista la capacità contributiva del proprietario che abbia subito l’occupazione abusiva di un immobile che lo renda inutilizzabile e indisponibile e si sia prontamente attivato per denunciarne penalmente l’accaduto». Sicché, deve affermarsi l’illegittimità costituzionale dell’art. 9, co. 1, D.Lgs. 23/2011, per violazione degli artt. 3, co. 1, e 53, co. 1, Cost., «nella parte in cui non prevede che non sono soggetti all’imposta municipale propria, per il periodo dell’anno durante il quale sussistono le condizioni prescritte, gli immobili non utilizzabili né disponibili, per i quali sia stata presentata denuncia all’autorità giudiziaria in relazione ai reati di cui agli artt. 614, secondo comma, o 633 cod. pen. o per la cui occupazione abusiva sia stata presentata denuncia o iniziata azione giudiziaria penale» (Corte costituzionale, Sentenza 60/2024).

Pubblicazione n. 24 del 21.04.2024