Responsabilità genitoriale

Nel caso qui in esame, i giudici di legittimità sono tornati ad occuparsi della responsabilità dei genitori in relazione al danno da fatto illecito cagionato a terzi dai figli minori [ex art. 2048 cod. civ. Responsabilità dei genitori, dei tutori, dei precettori e dei maestri d’arte. 1) Il padre e la madre, o il tutore sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei figli minori non emancipati o delle persone soggette alla tutela, che abitano con essi. La stessa disposizione si applica all’affiliante. 2) I precettori e coloro che insegnano un mestiere o un’arte sono responsabili del danno cagionato dal fatto illecito dei loro allievi e apprendisti nel tempo in cui sono sotto la loro vigilanza. 3) Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto]; vale a dire, secondo la giurisprudenza più recente in materia, della responsabilità diretta per fatto proprio dei genitori che concorre con quella del minore per non avere impedito l’evento dannoso cagionato dalla prole attraverso idoneo percorso educativo e di sorveglianza circa le esigenze e carattere del minore stesso. I fatti, nel caso di specie, hanno riguardato una persona anziana caduta rovinosamente a terra poiché urtata da un ragazzino che insieme ad altri coetanei stava giocando a pallone lungo la pubblica via. Ebbene, premesso che con riferimento alla prova liberatoria la stessa deve essere resa dai genitori del minore, secondo il disposto del citato art. 2048, co. 3, cod. civ. (Le persone indicate dai commi precedenti sono liberate dalla responsabilità soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto), e che, peraltro, la valutazione delle prove effettuata dai giudici del merito è stata ampiamente motivata come delineato dalla costante giurisprudenza; deve qui ribadirsi che «la valutazione del materiale probatorio - in quanto destinata a risolversi nella scelta di uno (o più) tra i possibili contenuti informativi che il singolo mezzo di prova è, per sua natura, in grado di offrire all’osservazione e alla valutazione del giudicante - costituisce espressione della discrezionalità valutativa del giudice di merito». Sicché, resta «totalmente interdetta alle parti la possibilità di discutere, in sede di legittimità, del modo attraverso il quale, nei gradi di merito, sono state compiute le già menzionate valutazioni discrezionali». Da tutto ciò ne deriva l’inammissibilità del ricorso proposto «per complessiva inadeguatezza delle censure», con conseguente condanna dei ricorrenti alle spese di lite nonché il versamento in favore del competente Ufficio di merito dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello per il ricorso (Corte di Cassazione, Terza Sezione Civile, Ordinanza 27061/2024).

Pubblicazione n. 32 del 25.10.2024