Il disagio patito per la non potabilità dell’acqua che fuoriesce dai rubinetti delle abitazioni è un fenomeno sempre più avvertito in diverse località italiane. Sul punto, a mio modesto avviso, credo siano almeno tre gli elementi su cui concentrarsi: 1) il livello di sensibilità dei rispettivi gestori del servizio idrico, in termini di misure di prevenzione e del concetto di legalità; 2) la corretta percezione che i singoli cittadini hanno o che dovrebbero avere con riguardo ai danni alla propria salute, specie le fasce più deboli; 3) la straordinaria capacità di tanti cittadini/utenti a farsi distrarre da altro così da agevolare l’offuscamento di quel concetto di corretta percezione di cui al punto precedente. Sicché, tanto premesso qui in chiave generale, il caso giudiziario oggi esaminato ha riguardato uno dei tanti gestori del pubblico acquedotto, il Comune di Fabrica di Roma (VT). La Corte di Cassazione ha rigettando il ricorso proposto dal suddetto Ente per inammissibilità ed infondatezza dei motivi addotti, condannandolo alle spese del giudizio di cassazione a seguito di soccombenza e liquidate in favore della parte controricorrente nella misura indicata nel dispositivo; nonché al pagamento di ulteriori somme ricorrendone i rispettivi presupposti di legge. I fatti di causa. In breve, un cittadino/utente chiedeva di accertare e dichiarare che il Comune in questione, gestore del servizio idrico locale, «aveva somministrato acqua non potabile e priva dei requisiti di legge per l’accertato superamento dei parametri massimi consentiti dalla legge di arsenico e/o di fluoruri, e per l’effetto di ritenerlo inadempiente, tenuto conto dell’obbligo di fornire almeno sei litri di acqua potabile al giorno per persona», e dunque chiedeva di condannarlo al pagamento per l’importo corrispondente nonché «al risarcimento del danno patrimoniale e non patrimoniale per inadempimento contrattuale». Ebbene, con sentenza del 2023, il Tribunale adito, al quale si era rivolto l’Ente nel tentativo di fare annullare la decisione sfavorevole di prime cure pronunciata dal Giudice di Pace, condannava l’appellante, cioè il Comune, al risarcimento dei danni in favore della parte attrice. Quindi, avverso la suindicata sentenza del giudice dell’appello, il Comune medesimo, evidentemente non soddisfatto, propose ricorso per cassazione, con esito infausto. In sintesi, il Tribunale ha «confermato la sentenza di primo grado ritenendo integrata la prova della pretesa risarcitoria e su questo punto le censure di parte ricorrente sono carenti ed inefficaci non avendo centrato la ratio decidendi della impugnata sentenza». Sicché, all’inammissibilità ed infondatezza dei motivi, consegue il rigetto del ricorso con condanna dell’Ente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di cassazione oltre a spese generali e accessori come per legge; più quelle in favore della Cassa delle ammende e dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato (Cassazione, Terza Sezione Civile, Ord. 27181/2025).
Pubblicazione 09/2026