La Costituente

Altro contributo in tema di lavori preparatori del Progetto di Costituzione riguardo il Titolo IV (La Magistratura), Sezione I (Ordinamento giurisdizionale), qui con specifico riferimento a quello che poi sarà l’attuale articolo 101 della Costituzione (La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge) e che prima di essere elaborato così come lo conosciamo ha dato luogo ad un lungo ed acceso confronto in Sede di Assemblea Costituente. Ebbene, oggi, vuoi per il momento storico che stiamo vivendo, con alle porte l’indetto Referendum Costituzionale, vuoi per altri motivi, c’è chi ha (ri)sollevato perplessità circa la seconda parte del predetto art. 101 Cost.; naturalmente dando seguito ad un acceso dibattito politico istituzionale. L’interrogativo è il seguente: perché i Padri Costituenti hanno previsto che “i giudici sono soggetti soltanto alla legge”, non scrivendo, invece, “i magistrati sono soggetti soltanto alla legge” così includendo, per esempio, anche i pubblici ministeri? Ecco, in realtà, ad avviso di molti, questo è un falso problema addotto o per discutibile conoscenza dell’excursus dei lavori preparatori del Progetto di Costituzione, oppure, artatamente, per altro motivo. Infatti, se da un lato è innegabile che il dettato Costituzionale, ex art. 101 Cost. comma 2, stabilisce che “I giudici sono soggetti soltanto alla legge”; dall’altro lato è altrettanto vero che il 20 Novembre 1947, in Assemblea Costituente, il Presidente Terracini pone in votazione la seguente formulazione: “I magistrati sono soggetti soltanto alla legge”, con esito “È approvato”. Semmai, quindi, il dubbio che resta è perché, poi, il Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati il 20 Dicembre 1947 fu l’attuale, e cioè: “La giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge” (Fonte: resoconti dell’Assemblea Costituente). Tuttavia, avviandomi a conclusione di questa breve riflessione, la questione, come ho in precedenza evidenziato, non credo origini chissà quali problematiche visto che, in ogni caso, da un verso, qualsiasi cittadino è soggetto alla legge (non solo i magistrati), dall’altro verso, come insegnano autorevoli costituzionalisti, il concetto di soggezione del giudice alla legge altro non può che ricondurre al principio più generale che egli assume la veste di principale garante dei diritti di tutti i cittadini. Di fatto, perciò, il giudice ha sempre il dovere di applicare la legge anche se nel suo intimo non ne condivide il contenuto, ancor meno può subire condizionamenti da parte di alcuno; e dunque interpreta le norme nel rispetto dei valori fondanti della Costituzione e motivando i suoi provvedimenti secondo un procedimento logico; semmai, rinviando alla Corte Costituzionale laddove abbia il dubbio circa la costituzionalità delle leggi stesse.

Pubblicazione 08/2026