Concetto di domicilio

La Corte di Appello di Roma, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado, confermava la penale responsabilità del ricorrente dichiarato colpevole del tentato furto in abitazione, aggravato dalla violenza sulle cose, e del reato di possesso ingiustificato di chiavi alterate o di grimaldelli. Avverso la predetta sentenza, tramite il difensore di fiducia, ricorreva per cassazione l’imputato deducendo, tra l’altro, «l’insussistenza delle condizioni per la diversa qualificazione del fatto in furto in abitazione, laddove si tratta di un box». Ebbene, il ricorso è stato dichiarato infondato nel suo insieme. Infatti, ribadiscono i giudici di legittimità con riguardo alla riconducibilità del delitto di furto in abitazione con quello commesso nelle pertinenze, «integra il reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen. anche la condotta posta in essere in relazione ad un garage trattandosi di bene pertinenziale a servizio della privata dimora». Tanto è vero, si legge nella sentenza, «che ai fini della configurabilità del reato previsto dall’art. 624-bis cod. pen., rientrano nella nozione di privata dimora esclusivamente i luoghi nei quali si svolgono non occasionalmente atti della vita privata, e che non siano aperti al pubblico né accessibili a terzi senza il consenso del titolare (compresi quelli destinati ad attività lavorativa o professionale». Infatti, secondo la norma incriminatrice, è punito «chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto, mediante introduzione in un edificio o in un altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa», intendendo così di tutelare non solo la privata dimora in sé, ma «anche i luoghi costituenti pertinenza di essa (d’altronde, se essa avesse inteso circoscrivere la tutela alla sola privata dimora sarebbe stata del tutto ultronea la previsione specifica relativa alla pertinenza, che ove avesse presentato i requisiti della privata dimora sarebbe rientrata già nel concetto appunto di privata dimora e non sarebbe quindi stata necessaria l’aggiunta ad essa relativa tenuto conto che si è in ambito penale e non civilistico)». Sicché, «la nozione di pertinenza, valevole ai fini dell'art. 624-bis c.p., non coincide con quella civilistica, non richiedendo essa l’uso esclusivo del bene da parte di un solo proprietario. Piuttosto, essa si fonda sul rapporto di strumentalità e complementarietà funzionale esistente rispetto al bene principale, ai fini del quale è necessario che il bene accessorio arrechi una utilità al bene principale (come appunto nel caso del garage che assolve a tale funzione essendo strumentale e complementare all’abitazione dello stabile in cui insiste); essa deve essere, piuttosto, accostata alla nozione di appartenenza», quale elemento caratterizzante è «quello della strumentalità, anche non continuativa e non esclusiva, del bene alle esigenze di vita domestica del proprietario» (Cassazione penale, Sez. V, Sent. 1758/2026).

Pubblicazione 05/2026