Legittima difesa

Ai fini del riconoscimento della scriminante della legittima difesa, la necessità di difendersi e la proporzione tra la difesa e l’offesa vanno intese nel senso che la reazione deve essere – nelle circostanze della vicenda – come l’unica possibile, e dunque apprezzate ex ante, ossia non sostituibile con altra meno dannosa egualmente idonea alla tutela del diritto, per cui essa deve escludersi quando la dinamica degli eventi e la loro progressione concreta consentano all’imputato di porre in essere, senza pericolo per sé o per altri, una iniziativa qualificabile come commodus discessus, qui altrimenti detto come una più agevole via di allontanamento o presa di distanza dall’evento. Nel caso in esame, l’imputato, condannato in primo e secondo grado, titolare di un’attività di deposito giudiziario di autoveicoli, ritenne reagire a seguito di un tentativo di accesso nel deposito stesso da parte di alcune persone intente a prelevare degli oggetti presenti all’interno di un veicolo lì parcheggiato. Ebbene, il medesimo imputato/custode/ricorrente, anziché entrare in “ufficio” per avvertire le forze di polizia circa l’intento dei suddetti soggetti, reagì prelevando ed utilizzando contro gli intrusi dapprima un bastone da trekking, poi una mazza da baseball. Sicché, sul piano logico, «l’avere avuto il tempo e la possibilità di premunirsi di oggetti idonei all’offesa conforta la considerazione che il ricorrente si sia trovato nella effettiva possibilità di un alternativo contegno rispetto a quella che il primo giudice ha efficacemente qualificato come una sorta di rappresaglia mesa in atto rispetto all’atteggiamento pur aggressivo» di chi tentò l’intrusione. Del resto, simili osservazioni emergono nella sentenza impugnata nei termini dove «il ricorrente piuttosto che ripararsi all’interno della guardiola e contattare le forze dell’ordine, abbia optato per una veemente reazione e “per far male” all’altrui aggressione». Per cui, convincente e logicamente congrua è stata l’osservazione del giudice di appello che ha ravvisato nell’imputato, «per quanto emerso dalle dichiarazioni testimoniali raccolte nel dibattimento», il proprio «intento bellicoso», come dimostra l’aver «prima preso un bastone da trekking», colpendo l’intruso, poi «brandito una mazza da baseball a scopo intimidatorio»; questo prescindendo dalla responsabilità dei soggetti che hanno tentato l’intrusione all’interno del deposito giudiziario. Inoltre, è stata negata l’applicazione dell’esimente della legittima difesa domiciliare sia in «ragione delle scelte comportamentali del ricorrente di fronte all’aggressione subìta», sia perché l’area «intermedia tra la parte prettamente interna della depositeria e la parte completamente esterna» non fosse qualificabile come domicilio, ovvero come un luogo protetto dove «vi si svolgessero atti della vita privata degli aventi diritto» (Cassazione penale, Sez. V, Sent. 1752/2026).

Pubblicazione 04/2026