Premesso che non rientra nel concorso morale il comportamento di chi assiste passivamente alla commissione del reato senza in alcun modo contribuirvi; nel caso in esame, hanno errato i giudici del riesame pervenendo alla conclusione della configurabilità del delitto di cui all’art. 391-ter cod. pen. (accesso indebito di dispositivi idonei alla comunicazione da parte dei detenuti) soltanto nei confronti del detenuto, sul «postulato che il di lui padre non ha posto in essere una attività volta a procurare l’apparecchio, né fornito o introdotto nel carcere il telefono, provveduto a ricaricare la scheda telefonica o commesso, comunque, una condotta qualificabile ai sensi del terzo comma della menzionata norma incriminatrice, avendo egli assunto, piuttosto, un contegno passivo di mero ricettore delle telefonate, sintomatico di connivenza non punibile». Infatti, secondo i fatti di causa, per questo ha ricorso alla suddetta decisione il Procuratore della Repubblica, il detenuto, esponente di spicco di una consorteria mafiosa, dall’interno del carcere ove ristretto, in molteplici occasioni ha illecitamente utilizzato due telefoni nella sua disponibilità «effettuando una miriade di chiamate non autorizzate verso le utenze dei genitori», e dalle conversazioni intercorse è emerso che esse «hanno riguardato anche argomenti connessi a dinamiche illecite ed associative, discutendosi, tra l’altro, della collocazione di un fucile che egli aveva occultato in un magazzino nella disponibilità della famiglia», arma poi rinvenuta a seguito di perquisizione. Pertanto, le argomentazioni sviluppate nell’ordinanza impugnata risultano «contraddittorie e manifestamente illogiche lì dove, da un lato, danno conto delle numerose conversazioni, intercorse tra il detenuto ed il padre e distribuite su un rilevante arco temporale, e, dall’altro, escludono che nella fattispecie si sia realizzata una ipotesi di concorso» tra il detenuto e il di lui genitore, quantomeno sotto il profilo morale. Sicché, rispetto a dette conversazioni con utilizzo indebito del telefono cellulare capaci di incidere sul proposito criminoso e «idonee a fungere da esortazione alla prosecuzione nel tempo dell’utilizzo illecito, non risultano indicate, con la necessaria linearità e logicità, le ragioni che hanno indotto il Tribunale del riesame ad escludere che la condotta di (omissis) integri gli estremi di una agevolazione concorsuale». Per tali ragioni, va annullato il provvedimento censurato con rinvio per nuovo esame al Tribunale competente affinché valuti se la condotta di (omissis), «concretatasi nell’interloquire continuativamente con il figlio ristretto in carcere, nell’affrontare con lui tematiche di interesse associativo o, comunque, a sfondo criminale e nell’esortarlo ad ulteriori indebite conversazioni telefoniche, abbia rafforzato e comunque agevolato il proposito criminoso del giovane, istigandone la prosecuzione e, di conseguenza, se detta condotta integri o meno gli estremi del concorso morale» (Cassazione penale, Sez. I, Sent. 1787/2026).
Pubblicazione 06/2026