Dottrina Costituzionale

Quanto più si parla di riforme costituzionali che investono il comparto giustizia, tanto più, ad avviso di molti, bisognerebbe ancor prima interrogarsi sulle criticità circa il funzionamento proprio della giustizia nel nostro Paese. Sicché, l’art. 110 Cost. stabilisce che: “Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia”. Ma partiamo dal principio, cioè dai lavori dell’Assemblea Costituente, qui solo in parte richiamati, quando, per esempio, il 30 Gennaio 1947 la Commissione per la Costituzione, in Seduta Plenaria, esamina gli emendamenti afferenti di quello che sarà l’articolo 110 Cost. in parola. [Targetti]: «Il Ministro della giustizia provvede alla organizzazione dei servizi relativi all’Amministrazione della giustizia ed esercita l’alta vigilanza sul funzionamento dei servizi stessi e degli uffici giudiziari». Per cui, dire che il Ministro esercita l’alta vigilanza sul funzionamento degli uffici giudiziari è quanto meno si possa dire della funzione che logicamente spetta al Ministro della giustizia. Di contro [Conti], l’espressione «alta vigilanza sul funzionamento dei servizi» riduce le funzioni del Ministro ad un compito di semplice sorveglianza, mentre l’alta vigilanza spetta al Ministro della giustizia su tutto il funzionamento della giustizia all’esterno. Il 6 Novembre 1947 [Bozzi]: l’amministrazione, come parte di preparazione e poi di esecuzione dei provvedimenti, dovrebbe restare al Ministero di grazia e giustizia. Il Consiglio superiore è organo deliberante, che dice la sua parola definitiva nella materia dello status dei giudici (Pubblico ministero compreso) sottraendola per sempre all’influenza del Ministro, del potere esecutivo. Il Ministro, poi, che acquisterà il maggiore rilievo costituzionale di Guardasigilli, risponderà al Parlamento del buon andamento dell’amministrazione della giustizia. Evoluzione dell’Articolo 110 Cost. - Il 25 Novembre 1947, l’Assemblea Costituente approva: «La Magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere», e dunque «Spettano al Consiglio superiore della Magistratura, secondo le norme dell’ordinamento giudiziario, le assunzioni, le assegnazioni, le promozioni. L’organizzazione e il funzionamento secondo legge di tutti i servizi della giustizia sono di competenza del Ministro della giustizia, che ne è responsabile innanzi al Parlamento». Infine, il 20 dicembre 1947, è approvato il Testo coordinato dal Comitato di redazione prima della votazione finale in Assemblea e distribuito ai Deputati: «Ferme le competenze del Consiglio superiore della magistratura, spettano al Ministro della giustizia l’organizzazione e il funzionamento dei servizi relativi alla giustizia» (Fonte: resoconti dell’Assemblea Costituente).

Pubblicazione 07/2026