Effetti civili del reato

Nel giudizio di legittimità costituzionale promosso in via incidentale, si è stabilito che non viola la presunzione di innocenza il comma 1 dell’art. 578 del codice di procedura penale, quando nei confronti dell’imputato, «il giudice penale di appello, nel dichiarare estinto il reato per prescrizione, decide sull’impugnazione ai soli effetti civili, e non prevede, invece, che esso, analogamente a quanto previsto dal comma 1-bis del medesimo articolo 578, rinvii per le questioni civili al giudice civile di pari grado». Ebbene, anche sulla base delle più recenti decisioni della Corte EDU, circa la portata del diritto alla presunzione di innocenza, non v’è impedimento affinché lo stesso giudice penale – naturalmente secondo il diritto interno – possa pronunciarsi sull’azione risarcitoria dopo che l’imputato sia stato prosciolto. Sul punto, quindi, la stessa Corte di Cassazione, Sezioni Unite Penali (36208/2024), ha ribadito che «il giudice penale dell’impugnazione, pur in presenza di una causa di estinzione del reato, può assolvere nel merito, anche nel dubbio ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen. e, quindi, caducare le statuizioni civili, riespandendosi in tale evenienza la regola generale dell’art. 538 cod. proc. pen. Altrimenti, il giudice dell’impugnazione, in forza dell’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., dichiara estinto il reato per prescrizione (o amnistia), con ciò pronunciando pure sull’esistenza del fatto di reato e sull’insussistenza di esimenti ad esso riferibili». Per cui: «Nel confermare o riformare i capi della sentenza impugnata che concernono gli interessi civili, il giudice penale non deve perciò più statuire sulla responsabilità penale dell’autore, né rivalutare l’ormai accertato fatto di reato, dovendo decidere soltanto sull’esistenza e sull’entità in concreto di un pregiudizio risarcibile, ossia accertare il diritto del danneggiato al risarcimento del danno, anche non patrimoniale, nel rispetto dei principi propri del diritto della responsabilità civile per quanto riguarda la valutazione del nesso causale e dell’elemento soggettivo». In tale previsione, «non è imputabile all’art. 578, comma 1, cod. proc. pen., così come interpretato dal diritto vivente, una lesione del diritto garantito dall’art. 6, paragrafo 2, CEDU, restando in esso distinto e non confondibile il doppio oggetto delle questioni attinenti, rispettivamente, alla valutazione circa l’esistenza del fatto, la commissione del medesimo da parte dell’imputato e la sua rilevanza penale, e alla decisione ai soli ulteriori effetti del diritto al risarcimento del danno scaturito dal medesimo fatto». Per tali motivi, riuniti i giudizi, è stata dichiarata in parte inammissibile, in parte infondata, la questione di legittimità costituzionale dell’art. 578, comma 1, del codice di procedura penale (Corte Costituzionale, Sentenza 02/2026, deposito del 16/01/2026).

Pubblicazione 03/2026