Edilizia pubblica

Censurando l’art. 10 della Legge 02/2019 Regione Toscana, che attribuiva punteggi crescenti in graduatoria per l’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in base, appunto, alla durata della residenza o dell’attività lavorativa sul territorio, la Corte Costituzionale ha ribadito il principio che il diritto all’abitazione è un diritto sociale fondamentale volto a garantire un’esistenza dignitosa a chi non dispone di risorse sufficienti. Per cui, l’attribuzione di punteggi basati sul radicamento territoriale, e dunque scollegati dallo stato di bisogno, è irragionevole e contraria alla finalità del servizio pubblico, oltre a determinare una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che versano in condizioni di fragilità. Tuttavia, chiosano i giudici delle leggi, con ciò non si «intende negare in assoluto che il criterio del radicamento territoriale possa essere preso in considerazione ai fini dell’assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica»; ma «il protrarsi dell’attesa può opportunamente riflettersi nell’anzianità di presenza nella graduatoria di assegnazione, in quanto circostanza che documenta l’acuirsi della sofferenza sociale dovuta alla mancata realizzazione dell’istanza abitativa e che, dunque, dà effettiva evidenza a un fattore di bisogno rilevante in funzione del servizio erogato». Pertanto, «un criterio del genere può ragionevolmente fondare una prospettiva di stabilità da valutare in sede di formazione della graduatoria, poiché può inferirsi che il richiedente bisognoso ma non assegnatario di alloggio, il quale ciononostante sia rimasto sul territorio, difficilmente eserciterà la propria libertà di circolazione» una volta che venga soddisfatto il suo diritto all’abitazione. Sicché, in tal senso, «si è orientata la stessa legge regionale censurata, che prevede l’attribuzione di un punteggio progressivo per l’anzianità di permanenza nella graduatoria. E non v’è dubbio che tale permanenza prolungata può costituire indice della persistenza di uno stato di bisogno, in quanto ad esso correlata». Perciò, l’attribuzione ex lege di un siffatto criterio di radicamento territoriale sullo stato di bisogno si pone in contrasto con l’art. 3 Cost.: sia «sotto il profilo della ragionevolezza e della congruità del mezzo rispetto allo scopo della disciplina in materia, in quanto oblitera o rende recessivo lo stato di bisogno rispetto al radicamento territoriale»; sia perché viola il principio d’eguaglianza formale giacché «determina, ai fini della formazione della graduatoria, una ingiustificata disparità di trattamento tra persone che versino tutte in condizioni di fragilità»; sia, infine, per contrasto con il principio d’eguaglianza sostanziale, visto il compito della Repubblica di «rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana» (Corte Costituzionale, Sent. 01/2026).

Pubblicazione 02/2026